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domenica 7 aprile 2013

SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA - FORMA DEL CONTRATTO

Di seguito un breve stralcio di: 
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 dicembre 2012 - 3 aprile 2013, n. 8120 
in tema di somministrazione di manodopera. 

La sentenza ribadisce:
- che il contratto deve specificare le ragioni tecniche, produttive o organizzative che giustificano il ricorso alla somministrazione;
- che le ragioni possono essere anche plurime purchè non contraddittorie;
- sono valide indicazioni del tipo: "lancio di nuovi prodotti", "punte stagionali", con applicazione della casistica formatasi per i contratti a termine;
- il giudice è chiamata ad una valutazione di merito che non può travalicare l'opportunità delle scelte imprenditoriali.
Di seguito alcuni passaggi della sentenza (che allego in versione integrale a questo link):

La questione è in realtà duplice. Il primo problema è quello di stabilire, in termini generali, se il contratto commerciale di somministrazione tra l'agenzia somministratrice e l'utilizzatore del lavoro interinale debba contenere la specificazione delle ragioni per le quali l'impresa utilizzatrice ricorre alla somministrazione. Problema distinto è poi quello di verificare se le ragioni indicate nel singolo contratto siano o meno specifiche.


la risposta da dare al problema concernente la necessità o meno che le ragioni del ricorso alla somministrazione siano specificate, non può che essere positiva.


tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività.


Nel caso in esame le ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione sono state indicate in "punte di più intensa attività produttiva", alle quali non era possibile far ricorso con i normali assetti produttivi aziendali, determinate "dall'acquisizione di commesse" o dal "lancio di nuovi prodotti".
Questa indicazione delle ragioni in sede contrattuale è stata valutata dalla giurisprudenza di legittimità sufficientemente specifica.


Il fatto che siano state indicate più causali è anch'esso stato considerato dalla giurisprudenza di legittimità, che, occupandosi dei contratti a termine ha affermato il principio di diritto per il quale la pluralità di ragioni di apposizione del termine non collide con il criterio della specificità, a condizione che entrambe le ragioni specificate per iscritto rispondano a tale requisito e tra le stesse non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà (Cass. 16 marzo 2010, n. 6328; ma già Cass. 17 giugno 2008, n. 16396, nonché Cass. 22 febbraio 2012, n. 2622).

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