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domenica 7 aprile 2013

Riforma Fornero e contratti a termine: sintesi delle novità.


Il primo rapporto a termine può non specificare le ragioni dell’apposizione del termine. 
Rispetto alla formulazione della norma, i dubbi più rilevanti sono emersi con riferimento all’inciso di «primo rapporto a tempo determinato», che è stato inteso dalla maggioranza degli interpreti, in  senso ampio, come primo rapporto di lavoro al servizio dello stesso  datore di lavoro13. 
L’intenzione di introdurre un primo contratto a tempo  determinato «acausale», ripercorrendo la teleologia dell’intervento, è  finalizzata ad incentivare l’utilizzo di tale strumento quando vi sia  necessità da parte del datore di lavoro, prima della assunzione, di «una  miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore», in  relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo, così da far  rimanere escluso che tale tipologia di assunzione possa utilizzarsi anche  quando il lavoratore abbia già svolto prestazioni presso la stessa azienda  a carattere subordinato ovvero anche come lavoratore autonomo.

Altro tema è quello degli intervalli minimi per la riassunzione, che il legislatore italiano nella prima versione dell’art. 5, del d.lgs. n. 368/2001 aveva fissato in dieci o venti giorni (a seconda della durata del rapporto inferiore o superiore a sei mesi), e che, in applicazione della  interpretazione della Corte di giustizia, sono stati estesi a sessanta o novanta giorni a seconda che il rapporto sia stato stipulato per un periodo inferiore o meno a sei mesi.

A decorrere dal 1 gennaio 2013, è stato raddoppiato il termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale della nullità del termine apposto al contratto, passato da sessanta a centoventi giorni (art. 1 commi 11 e 12, l. n. 92/2012 che modifica l’art. 32, comma 3, l. n. 183/2010).

Nella seconda parte della lett. a), comma 11, art. 1, legge n. 92/2012, è stata prevista, inoltre, la riduzione a centottanta giorni del termine per il deposito del ricorso innanzi al giudice del lavoro, decorrente dalla data della iniziale impugnativa stragiudiziale, e che ha lasciato applicata la dilazione a duecentosettanta giorni, già prevista nella previgente versione dell’art. 32, comma 3, lett. d), l. n. 183/2010, per i soli contratti impugnati in via stragiudiziale entro il 1 gennaio 2013.

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