Il primo rapporto a termine può non specificare le ragioni dell’apposizione del termine.
Rispetto alla formulazione della norma, i dubbi
più rilevanti sono emersi con riferimento all’inciso di «primo rapporto a tempo
determinato», che è stato inteso dalla maggioranza degli interpreti, in senso ampio, come primo rapporto di lavoro al
servizio dello stesso datore di
lavoro13.
L’intenzione di introdurre un primo contratto a tempo determinato «acausale», ripercorrendo la
teleologia dell’intervento, è finalizzata
ad incentivare l’utilizzo di tale strumento quando vi sia necessità da parte del datore di lavoro, prima
della assunzione, di «una miglior
verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore», in relazione all’inserimento nello specifico
contesto lavorativo, così
da far rimanere escluso che tale
tipologia di assunzione possa utilizzarsi anche quando il lavoratore abbia già svolto prestazioni
presso la stessa azienda a carattere
subordinato ovvero anche come lavoratore autonomo.
Altro tema è quello degli intervalli minimi per la
riassunzione, che il legislatore italiano nella prima versione dell’art. 5, del
d.lgs. n. 368/2001 aveva fissato in dieci o venti giorni (a seconda della
durata del rapporto inferiore o superiore a sei mesi), e che, in applicazione
della interpretazione della Corte di
giustizia, sono stati
estesi a sessanta o novanta giorni a seconda che il rapporto sia stato stipulato
per un periodo inferiore o meno a sei mesi.
A decorrere dal 1 gennaio 2013, è stato raddoppiato il termine di decadenza per
l’impugnazione stragiudiziale della nullità del termine apposto al contratto,
passato da sessanta a centoventi giorni (art. 1 commi 11 e 12, l. n.
92/2012 che modifica l’art. 32, comma 3, l. n. 183/2010).
Nella seconda parte della lett. a), comma 11, art. 1, legge
n. 92/2012, è stata prevista, inoltre, la riduzione a centottanta giorni del termine per il
deposito del ricorso innanzi al giudice del lavoro, decorrente dalla data della
iniziale impugnativa stragiudiziale, e che ha lasciato applicata la
dilazione a duecentosettanta giorni, già prevista nella previgente versione
dell’art. 32, comma 3, lett. d), l. n. 183/2010, per i soli contratti impugnati
in via stragiudiziale entro il 1 gennaio 2013.
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