Cassazione Sezione Lavoro n. 3525 del 13 febbraio 2013,
Pres. De Renzis, Rel. Venuti.
L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al
lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia
delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali
gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di
lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del
lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai
sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218; per quanto concerne,
invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per
differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al
rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra
contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo
che egli abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze
retributive dovutegli.
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