Come già a suo tempo chiarito in un precedente post del 6.1.12, l'articolo 28 della Legge di Stabilità (n. 183/2011), è intervenuto sull'articolo 14 del TUGS (D.lgs 115/2002), prevedendo un’integrazione del contributo, per chi abbia iniziato la causa e poi modificato la domanda, ovvero per chi proponga una domanda riconvenzionale o chiamato terzi in causa. Il contributo sarà, invece, dovuto per l’intero (C.U. autonomo), in base al valore della domanda, dalle parti che modifichino la domanda o propongano domanda riconvenzionale o formulino chiamata in causa di un terzo o svolgano intervento autonomo.
Se il terzo chiamato modifica la domanda, propone riconvenzionale o chiama altri in causa, anche lui dovrà pagare un contributo autonomo calcolato sul valore della domanda.
Tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2012.
Nel precedente post, al quale si fa rimando, venivano affrontati gli aspetti relativi al regime transitorio applicabile. Più precisamente ci si interrogava sull'applicabilità dell'obbligo contributivo per intero anche riguardo a riconvenzionali o richieste di chiamata in causa formulate nell'ambito di procedimenti iscritti (dalla controparte) a ruolo prima del 01.01.2012.
La risposta era negativa per tre ordini di ragioni, esplicitate nel detto post: il contributo in tali casi non è dovuto.
Il Tribunale di Napoli in sede di invito bonario che allego afferma:
"le domande presentate dal 6.7.2011 al 31.12.2011 pagano la differenza di contributo unificato sul valore; quelle depositate dopo il 2.1.2012 per tutte le cause pendenti pagano il c.u. intero sul valore dichiarato".
In altri termini, afferma la sezione lavoro del Tribunale di Napoli, non solo sono assoggettate a contributo intero le riconvenzionali e le chiamate in cause depositate dopo il 2.1.2012 (non comprendiamo perchè dopo il 2 gennaio e non dopo il 1° gennaio), ma quelle presentate dopo il 6.7.2011, pur se solo per differenza tra quanto dichiarato e pagato dalla parte attrice o ricorrente e la parte che propone la nuova istanza.
La posizione è corretta, per le controversie di lavoro, in ordine alla pretesa tassabilità per differenza delle istanze proposte tra il 6.7.211ed il 31.12.2011 (non 01.01.2012), ciò in quanto il comma 1-bis dell'art. 9 del T.U. (che ha introdotto l'obbligo di pagamento del contributo anche per le controversie di lavoro) è stato inserito dal D.L. 6.7.2011 n. 98.
Da tale data (se non vi è esenzione) il regime delle controversie di lavoro è identico a quelle ordinarie.
Erronea, pur se con qualche legittimo dubbio, è la posizione assunta con riguardo alle domande (riconvenzionali o chiamate in causa) proposte dopo il 01.01.2012, ciò per i motivi esposti nel già citato post e che si fondano su di una interpretazione letterale della novella, oltre che su di un'applicazione dei principi cardine di ermeneutica giuridica.
Non si può non evidenziare come il Tribunale di Napoli, tuttavia, non conceda correttamente il termine di legge per l'adempimento spontaneo,come previsto dall'art. 248 del T.U. che recita:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio
2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). -
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA)(Testo A).
ARTICOLO 248
(R) Invito al pagamento.
1. Nei casi di cui all' articolo 16 , entro trenta
giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' articolo 137 del
codice di procedura civile , l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale
risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione
dell' articolo 13 , con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a
ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato
pagamento entro un mese (1).
2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio
eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso
l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità
per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di
versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
(1) Comma così sostituito dall' articolo 9-bis del
D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
Nell'invito bonario allegato, visibile a questo link:
1) manca del tutto il termine, sostituito dalla indeterminata locuzione: nel più breve tempo possibile;
2) vengono ridotte le modalità di pagamento solo alle "marche" (sic!) senza considerare che il T.U. prevede altre modalità di pagamento (F23, ad esempio):
3) vengono richieste certificazioni che sarebbero del tutto inutili nell'ipotesi di pagamento, essendo evidente che se si paga non si usufruisce dell'esenzione e, quindi, non si è tenuti ad alcuna dichiarazione circa il proprio reddito.
dopo il deposito di atto per usucapione sarà successivamente presentata una riconvenzionale. Si dovrà pagare ancora il contributo unificato? Oppure c'è una soluzione?
RispondiEliminaGrazie per una eventuale risposta.