CORTE DI CASSAZIONE -
Ordinanza 04 aprile 2013, n. 8228
Riporto uno stralcio dell'ordinanza che allego integralmente a questo link.
La domanda dei lavoratori era di inserimento, nella base di calcolo del
trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità, dei contributi
corrisposti dalla Cassa al Fondo integrativo pensioni (FIP) istituito dalla
banca con lo scopo di garantire agli iscritti in possesso di determinati
requisiti un trattamento pensionistico integrativo delle prestazioni erogate
dal sistema previdenziale pubblico.
.....
Infatti,
con sentenza n. 8843/2012 e con altre ordinanze conformi pronunciate in fattispecie
del tutto analoghe, immutando il precedente orientamento, si è negata
l'esistenza del diritto fatto valere, sulla base delle seguenti considerazioni: «1.
Recita l'art. 2121 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che è pur
sempre in vigore per l'anzianità maturata prima del maggio 1982 ex art. 5 legge
297/82, che l'indennità deve essere computata « calcolando le provvigioni, i
premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.»
Pertanto la nozione dì
retribuzione delineata dal questa norma presuppone che vi sia un effettivo
passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme
erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa;
si deve quindi trattar dì somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio per questo motivo queste indennità vengono denominate come
"retribuzione differita".
2. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi
"rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto"
durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere
d'ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro,
viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicché sarebbe
incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai
goduto.
Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza
integrativa, non è costituito dai "versamenti" effettuati dal datore,
ma dalla pensione che con essi verrà conseguita.
La
contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura non può
entrare nel patrimonio dei lavoratori interessati, i quali possono solo
pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore
non la riceve né nel corso del rapporto, né alla sua cessazione, essendo solo
il destinatario di una aspettativa al trattamento pensionistico integrativo,
che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni.
Il
carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la
previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li regola.
la
Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza
integrativa nel sistema dell'art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli
imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi
"emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono
strutturalmente contributi di natura previdenziale.
Va
ancora considerato che i versamenti effettuati dal datore alle forme
pensionistiche complementari non concorrono neppure a formare il reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) d.lgs. 314/97.
E
d'altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retributiva, tale quindi da
determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del
rapporto, a somme su cui non si versa la contribuzione previdenziale
propriamente detta e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente
ai fini fiscali.
Mette conto infine di segnalare la recente legislazione sul rapporto
tra previdenza complementare e TFR che si compendia con i commi 755 e 756
dell'articolo unico della legge finanziaria 296/2006.
Si
tratta delle disposizioni che prevedono il conferimento del TFR alla previdenza
complementare: all'esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i
versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel
TFR, ma è quest'ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.
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