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domenica 7 aprile 2013

Previdenza integrativa e complementare: natura dei versamenti


CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2013, n. 8228

Riporto uno stralcio dell'ordinanza che allego integralmente a questo link.

La domanda dei lavoratori era di inserimento, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità, dei contributi corrisposti dalla Cassa al Fondo integrativo pensioni (FIP) istituito dalla banca con lo scopo di garantire agli iscritti in possesso di determinati requisiti un trattamento pensionistico integrativo delle prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico.
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Infatti, con sentenza n. 8843/2012 e con altre ordinanze conformi pronunciate in fattispecie del tutto analoghe, immutando il precedente orientamento, si è negata l'esistenza del diritto fatto valere, sulla base delle seguenti considerazioni: «1. Recita l'art. 2121 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che è pur sempre in vigore per l'anzianità maturata prima del maggio 1982 ex art. 5 legge 297/82, che l'indennità deve essere computata « calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.»
Pertanto la nozione dì retribuzione delineata dal questa norma presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar dì somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio per questo motivo queste indennità vengono denominate come "retribuzione differita". 
2. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi "rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto" durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d'ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicché sarebbe incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto.

Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza integrativa, non è costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita.
La contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura non può entrare nel patrimonio dei lavoratori  interessati, i quali possono solo pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore non la riceve né nel corso del rapporto, né alla sua cessazione, essendo solo il destinatario di una aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni.

Il carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li regola.

la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell'art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale.


Va così definitivamente stabilito che i versamenti effettuati dal datore ai fondi di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo, non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà ( valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991), così escludendosi che questi abbiano natura retributiva

Va ancora considerato che i versamenti effettuati dal datore alle forme pensionistiche complementari non concorrono neppure a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) d.lgs. 314/97.
E d'altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retributiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme su cui non si versa la contribuzione previdenziale propriamente detta e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.

Mette conto infine di segnalare la recente legislazione sul rapporto tra previdenza complementare e TFR che si compendia con i commi 755 e 756 dell'articolo unico della legge finanziaria 296/2006.
Si tratta delle disposizioni che prevedono il conferimento del TFR alla previdenza complementare: all'esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma è quest'ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.





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