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lunedì 29 aprile 2013

Reiterazione di contratti a termine. Grava sul datore di lavoro l’onere della prova di dimostrare che i contratti di lavoro sono stati stipulati nel rispetto delle percentuali indicate dai contratti collettivi e non travalicano l’accordo con i sindacati.




Cass., sez. lavoro, 4 aprile 2011, n. 7645
Il sig. Xxxx ha stipulato più contratti di lavoro a tempo determinato con Poste italiane come portalettere e ha chiesto che venisse accertata la nullità del termine, sin dal primo contratto. Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato nulla la clausola apposta al primo contratto, mentre la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto tale clausola legittima, accertando la nullità della clausola apposta al successivo contratto a tempo determinato e dichiarando che tra le parti era in atto un rapporto di lavoro dalla data della seconda stipula. Condannava Poste italiane al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di offerta della prestazione alla effettiva riammissione in servizio. Poste italiane ricorreva in Cassazione.


La Cassazione ha affermato che l’unica limitazione imposta alla contrattazione collettiva dalla l. n. 56/1987 era quella di stabilire il numero percentuale dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato; limitazione che funge da contrappeso agli ampi poteri assegnati alla stessa contrattazione, perché a fronte del sistema di tassatività previsto dalla l. n. 230/1962, la normativa del 1987 ha mostrato di volere procedere ad una significativa inversione di tendenza per avere, appunto, assegnato all’autonomia sindacale il compito di individuare ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelle previste per legge. Relativamente alla prova dell’osservanza della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto ai dipendenti impiegati dall’azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il relativo onere è a carico del datore di lavoro, in base alla regola esplicitata dalla l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3 secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto.


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