DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n.
115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) (Testo A) (1).
Art. 9, comma 1-bis
Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti
di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione,
superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette,
rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1 .
Ministero della Giustizia, decreto 2 luglio 2012; G.U. 25
ottobre 2012, n. 250
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1,
del D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e'
aggiornato in euro 10.766,33.
Pertanto il nuovo limite di reddito valido per l’esenzione è portato
ad € 32.298,99.
Buongiorno, sono un agente di commercio, il limite di reddito imponibile si intende al lordo degli oneri previdenziali oppure al netto di questi? Grazie per la vs attenzione,
RispondiEliminaAlberto