Pagine

mercoledì 28 settembre 2011

SICUREZZA SUL LAVORO: AZIENDA CON PLURALITA' DI CANTIERI E RESPONSABILITA' DATORIALE

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 34723/11; depositata il 26 settembre 2011.

La Corte Suprema, con la sentenza di cui sopra, ritiene che la presenza di personale tecnico non comporti l'automatica attribuzione al medesimo personale delle funzioni del datore di lavoro. È necessaria una delega di funzioni che, anche se non in forma scritta, deve essere tale da dimostrare in concreto che il delegato «riveste effettivamente, con pienezza di poteri decisionali e di intervento e facoltà di spesa, la funzione di responsabile per la sicurezza».
Non basta adottare un organigramma aziendale dal quale risulti che la gestione tecnica sia affidata a personale tecnico, senza ulteriori specificazioni, ma occorra una formale e sostanziale attribuzione di tali poteri.

venerdì 9 settembre 2011

PARTE XII - ART. 8 DEL DL 138/2011 - CONTRATTI DI PROSSIMITA' - GLI EMENDAMENTI DEL SENATO

Riporto di seguito il testo dell'art. 8 come emendato a seguito della discussione in Senato.

All’articolo 8:
al comma 1, le parole: «ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda» sono sostituite dalle seguenti: «o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011,», dopo le parole: «possono realizzare specifiche intese» sono inserite le seguenti: «con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,» e dopo le parole: «alla qualità dei contratti di lavoro,» sono inserite le seguenti: «all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,»;
al comma 2, alinea, le parole: «incluse quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento»;
al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»;
è aggiunto, in fine il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate“ sono sostituite dalle seguenti: “la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati“;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
“b-bis) condizioni di lavoro del personale“».

lunedì 5 settembre 2011

PARTE XI - ART. 8 DEL DL 138/2011 - CONTRATTI DI PROSSIMITA' - GLI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO - LA PROPOSTA ROSSI - ICHINO

Riporto di seguito la (sostanzialmente condivisibile) proposta di modifica dell'art. 8 avanzata dai Senatori Nicola Rossi e Pietro Ichino, proposta che differisce da quella a firma della Senatrice Finocchiaro ed altri (8.1) che semplicemente chiede di sopprimere l'articolo.

Proposta di modifica 8.3.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
«Art. 8. - (Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori). – 1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative di cui non sia cessata la vigenza, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.
2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione – intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro – siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:
a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;
b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudizi aie circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione».

Non si può non apprezzare lo differenza tra chi decide la solita ritirata aventiniana e chi, pur dolorosamente, tenta di introdurre una clausola di salvaguardia nell'ambito di quella che ritiene essere comunque una norma non corretta.
Ciò si spiega con la differenza qualitativa tra chi è in grado di formulare in tempi rapidi una proposta ragionata, calandola all'interno di una ben precisa direttiva sistematica già elaborata in precedenza, e chi non solo non ha strumenti per replicare ma che non ha alcun sistema alternativo in prospettiva.



PARTE X - ART. 8 DEL DL 138/2011 - CONTRATTI DI PROSSIMITA' - GLI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO

Grande eco mediatica ha suscitato l'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato dell'art. 8. Era tuttavia ben noto a tutti che il testo avrebbe sostanzialmente resistito alla richiesta di eliminazione formulata dalle opposizioni parlamentari e dalla CGIL.
Tra tutte le proposte di riforma, questa è quella con maggiore impatto e che ha resistito a tutte le pressioni fino ad ora esercitate (ovviamente resta ancora lo sciopero proclamato dalla CGIL).
V'è infatti da ribadire che la norma è ritenuta sostanzialmente valida sia dalla CISL che dalla UIL (anche perchè il loro core business non è propriamente quello del settore privatistico) e che di fatto essa allarga (a dismisura) gli effetti dell'accordo interconfederale di giugno.

Ma, rinviando ad un successivo post ulteriori spunti di riflessione, mi limito a riportare il testo dell'art. 8 come vigente e il testo degli emendamenti approvati in commissione bilancio. Ovviamente sarà l'Aula parlamentare ad avere l'ultima parola.

Il testo attualmente vigente dell'art. 8 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 è il seguente:
Art. 8.
(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell’orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.


Gli emendamenti proposti dalla Commissione Bilancio ieri 4.9.11 sono i seguenti:

8.9 (testo 3)
PICHETTO FRATIN
Al comma 1, dopo le parole "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole "ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011".

8.16 (testo 2)
PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
8.1000
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole "possono realizzare specifiche intese" sono aggiunte le seguenti: "con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,".

Come previsto, quindi, e passando al dato politico e di prospettiva, dopo aver chiarito l'ampia portata derogatoria degli accordi in Commissione Lavoro, la maggioranza passa a precisare, come richiesto da più parti, l'ambito soggettivo, vale a dire la natura e le caratteristiche delle organizzazioni deputate alla sottoscrizione degli accordi stessi.