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domenica 7 aprile 2013

Trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.): non sussiste nel caso di mero trasferimento azionario o di quote di controllo


CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 marzo 2013, n. 6131

Con la pronuncia che allego a questo link, la Corte precisa l'ambito di operatività dell'art. 2112 c.c., escludendolo in caso di mera vendita di pacchetto azionario di controllo.


La sintesi della sentenza nella parte di maggiore interesse.


Osserva il Collegio che al caso in esame non trova applicazione l'art. 2112 c.c. essendosi trattato di un passaggio del pacchetto di controllo (delle quote, che è cosa diversa dalla fusione) di una società di capitali che non integra un passaggio di azienda da una società ad un'altra. Se è vero, infatti, che la nozione di trasferimento di azienda va oggi riferita ad ogni cambiamento della titolarità dell'azienda stessa, quale che sia lo strumento giuridico mediante il quale si realizza la sostituzione dall'uno all'altro imprenditore, è altrettanto vero che nella fattispecie in questione è carente il presupposto stesso di tale istituto.
Questa Corte ha affermato infatti in numerose pronunce (Sentenza n. 9251 del 218/04/2007, Cass. 15.10.1991 n. 10829; 26.11.1994 n. 10068) che il trasferimento del pacchetto (azionario o di quote) di maggioranza di controllo di una società non incide sull'autonoma soggettività giuridica delle società interessate e non vale ad integrare il passaggio della titolarità dell'azienda dall'una all'altra società ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., non determinando, in definitiva, la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi. Ed infatti, nell'ipotesi in cui si sia di fronte al trasferimento del pacchetto azionario o delle quote di controllo da una società all'altra, non si è in realtà in presenza di un fenomeno traslativo vero e proprio, bensì di una vicenda rilevante solo dal punto di vista della modificazione degli assetti azionari ( o delle quote) interni ad una società sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta.

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