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sabato 13 aprile 2013

SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE DOMANDE DA TRATTARE CON RITO FORNERO


La posizione oggi prevalente in Giurisprudenza, a distanza di mesi dall’entrata in vigore del nuovo rito, è nel senso di ricondurre ad unitaria trattazione con rito Fornero le domande tese ad ottenere la tutela ex art. 18 SdL e, in via gradata, la tutela ex L. n. 108/1990, oltre che domande fondate “sui medesimi fatti costitutivi”.
Sul punto ci si limita a richiamare l’ordinanza già citata del Tribunale di Roma (Pres. Sordi) del 28/11/2012, disponibile integralmente a questo link, che chiarisce il punto con lucidità e sistematicità 
Del resto, e come autorevolmente sostenuto da più parti, occorre ricordare come, secondo la giurisprudenza formatasi nel previgente regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi, proposta dal lavoratore una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, tale petitum doveva ritenersi comprensivo di quello concernente il riconoscimento della minore tutela di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966, con la conseguenza che non violava il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato la sentenza con la quale il giudice, ritenendo carenti le condizioni per l’operatività dell’invocata tutela reale, condannava il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli l’indennità di cui al citato art. 8 (Cass., 9 settembre 1991, n. 9460). In un’analoga prospettiva, si è affermato, in tema di inefficacia del licenziamento, che, se il dipendente illegittimamente licenziato aveva chiesto l’applicazione dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno in cui il licenziamento ha trovato attuazione, il giudice, accertato che non sussistono i requisiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18, doveva accordare, sussistendo i relativi presupposti, la tutela in tal caso applicabile (dichiarazione di inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno), essendo tale tutela omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall’art. 18 (Cass., 11 settembre 2003, n. 13375, in Foro it., 2003, I, 3321). Ovvero che non era ravvisabile mutamento della causa petendi nell’ipotesi in cui il dipendente che aveva impugnato il licenziamento, deducendone la illegittimità per mancanza di giustificato motivo, proponeva con ricorso introduttivo domanda di tutela reale, mentre, in sede di precisazione delle conclusioni, richiedeva quella obbligatoria, in quanto, in detta ipotesi, il mutamento riguardava solo gli effetti ricollegabili alla tutela richiesta da ultimo, che sono compresi in quelli cui dà luogo la tutela originariamente invocata (Cass., 27 agosto 2003, n. 12579; Cass., 19 novembre 2001, n. 14486); così come doveva ritenersi ammissibile la domanda, proposta per la prima volta in appello dal lavoratore illegittimamente licenziato, diretta ad ottenere la riassunzione ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, ove in primo grado il lavoratore medesimo avesse proposto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, atteso che la prima doveva ritenersi compresa, come minus, in quest’ultima (Cass., 11 settembre 1997, n. 8906, in Foro pad., 1998, I, 10). Insomma, dalla pregressa giurisprudenza emerge con nettezza l’impostazione secondo la quale la domanda di concessione della tutela assicurata dall’art. 18 conteneva implicitamente anche quella di minore intensità prevista dall’art. 8.  
Del resto se si ritenesse un questo caso necessaria una separazione della domanda impugnatoria ex art. 18 SdL da quella finalizzata alla mera tutela obbligatoria, avremmo il risultato concreto di due giudizi pendenti innanzi al medesimo giudice che, per evidenti ragioni di connessione, andrebbero trattate unitariamente, per evitare anche potenziali ed imbarazzanti conflitti di giudicato.

1 commento:

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