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giovedì 14 aprile 2011

pagamento del TFR dal Fondo di garanzia INPS

La Cassazione, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha affermato che in caso di mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, del TFR, questo deve essere corrisposto dal Fondo di garanzia INPS anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.
La Suprema Corte ha asserito il principio secondo cui "ai fini della tutela della Legge n. 297/82 del lavoratore per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore, quest’ultimo se assoggettabile a fallimento ma, non può essere dichiarato fallito per l’esiguità del credito, va considerato non soggetto a fallimento e quindi, trova applicazione l’art. 2, comma 5, secondo cui il lavoratore può chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, essendo sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una esecuzione forzata, salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata"

La sentenza 7585/2011

tempo per la vestizione e mancata retribuzione

Con sentenza n. 8063 dell’8 aprile 2011, la Cassazione ha affermato che sono legittime le clausole dei contratti collettivi di lavoro che prevedono la mancata retribuzione per il tempo che il lavoratore dedica alla "vestizione".
La Suprema Corte ha evidenziato che la clausola contrattuale ha un carattere “meramente ordinatorio o regolativo ed assolve a fini eminentemente pratici, validi nella generalità dei casi” - "in particolare, ove sia data la facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche a casa), la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale , non deve essere retribuita”.
Se viceversa, “tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, allora si rientra nel tempo di “lavoro effettivo” e spetta la retribuzione”.

La sentenza n. 8063/2011

sabato 2 aprile 2011

PRECARI SCUOLA - IMPORTANTE SENTENZA TRIBUNALE DI GENOVA

Maxirisarcimento di 500mila euro per 15 lavoratori precari della scuola a Genova.
E' quanto stabilito con sentenza dal Tribunale di Genova , a seguito di un ricorso contro il ministero dell'Istruzione. In particolare, i giudici del capoluogo hanno stabilito, per i 15 lavoratori precari, la ricostruzione di carriera, ovvero gli stessi diritti economici del personale di ruolo; l'illegittimita' dei contratti a termine a cui sono stati costretti i lavoratori precari; il riconoscimento di 15 mensilita' per ogni lavoratore, quale risarcimento del danno per la mancata immissione in ruolo.
Ovviamente fioccano inviti ai ricorsi da parte dei "soliti" sindacati, ma occorre invece sapere che i presupposti sostanziali posseduti dai ricorrenti erano ben determinati.
In ogni caso si tratta di una pronuncia, a dire il vero non solo non la prima ma soprattutto in larga parte attesa, che se non "gestita" con responsabilità potrebbe determinare un notevole dissesto nelle casse dello Stato.
Anche questa volta, oltre a riportare la notizia, pubblico il testo del documento richiamato.
Si tratta, allo stato, solo del dispositivo della sentenza, in attesa della pubblicazione delle motivazioni delle quali darò conto.
A questo link il dispositivo come pubblicato (fatti salvi i necessari omissis).