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venerdì 6 gennaio 2012

CONTRIBUTO UNIFICATO - LE NOVITA' DAL PRIMO GENNAIO 2012 - DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA DEL TERZO - IL REGIME TRANSITORIO




Come noto oramai il contributo unificato, sebbene ridotto, si applica anche alle controversie in materia di lavoro.
Come se non bastasse dal 1° gennaio anche la domanda riconvenzionale è soggetta al contributo non più per differenza rispetto al valore originario della causa e, pertanto, solo in caso di aumento di detto valore, ma in modo autonomo come se si trattasse di una nuova controversia!

L'articolo 28 della Legge di Stabilità (n. 183/2011), è intervenuto sull'articolo 14 del TUGS (D.lgs 115/2002), prevedendo un’integrazione del contributo, per chi abbia iniziato la causa e poi modificato la domanda, ovvero per chi proponga una domanda riconvenzionale o chiamato terzi in causa. Il contributo sarà, invece, dovuto per l’intero (C.U. autonomo), in base al valore della domanda, dalle parti che modifichino la domanda o propongano domanda riconvenzionale o formulino chiamata in causa di un terzo o svolgano intervento autonomo. Se il terzo chiamato modifica la domanda, propone riconvenzionale o chiama altri in causa, anche lui dovrà pagare un contributo autonomo calcolato sul valore della domanda. 
Tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2012.

Il nuovo art. 14 del TU Spese Giustizia è quindi il seguente.

Art. 14 - Obbligo di pagamento.
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi,, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (1).
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (2).
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (3).
(1) Comma così modificato dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2) Comma sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

Ma qual è il regime transitorio?

Vari sono gli elementi che depongono nel senso che il novellato comma 3 dell’art. 14 vada applicato solo ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della modifica.

1° argomento.
Il testo dell’art. 28 della L. 183/2011 prevede che solo l’ipotesi di cui al comma 1 debba essere immediatamente applicato. Il testo dell’art. 28 è il seguente:

Art. 28
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».
2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Da ciò consegue che, evidentemente, l’ipotesi di cui al comma 2 non vada applicata ai procedimenti pendenti ma solo a quelli instaurati successivamente.

2° argomento.
All’epoca dell’entrata in vigore del contributo unificato la disciplina transitoria chiariva che la nuova norma andasse applicata solo ai procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge. E’ evidente che nel caso di specie si discute non del contributo relativo all’introduzione della lite, ma a quello relativo ad una domanda proposta nell’ambito di un procedimento in corso.
3° argomento.
Nel dubbio occorre avere riguardo alle disposizioni di cui all'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.

Omessa dichiarazione di valore e omesso versamento. Sanzioni e procedura.

Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione g) del comma 1 della Tabella 1. Non vi sono, quindi le sanzioni della improcedibilità e della irricevibilità della domanda. Il cancelliere deve accettare l’atto.
Il funzionario addetto all'ufficio deve verificare la presenza della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dall'avvocato. 
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque  un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore - sulla base delle sopra richiamate regole del codice di procedura civile - al difensore. 
Il meccanismo di riscossione delineato consta di due fasi. 
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di cancelleria entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella. Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 5 bis allungano il termine per l'invio dell'invito bonario al pagamento da parte del cancelliere portandolo da dieci giorni a trenta giorni e precisano che l'invito deve essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore (articolo 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex articolo 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in cancelleria, già previsto dall'articolo 58 disp. att. c.p.c.  
Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.  
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito. 
La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.  
Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 237/97 e succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e trasmesso al concessionario per la riscossione. 
Relativamente alla formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo al concessionario, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e succ. mod.

1 commento:

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