Come noto oramai il contributo unificato, sebbene ridotto, si applica anche alle controversie in materia di lavoro.
Come se non bastasse dal 1° gennaio anche la domanda riconvenzionale è soggetta al contributo non più per differenza rispetto al valore originario della causa e, pertanto, solo in caso di aumento di detto valore, ma in modo autonomo come se si trattasse di una nuova controversia!
L'articolo 28 della Legge di
Stabilità (n. 183/2011), è intervenuto sull'articolo 14 del TUGS (D.lgs
115/2002), prevedendo un’integrazione del contributo, per chi abbia iniziato la
causa e poi modificato la domanda, ovvero per chi proponga una domanda
riconvenzionale o chiamato terzi in causa. Il contributo sarà, invece, dovuto
per l’intero (C.U. autonomo), in base al valore della domanda, dalle parti che
modifichino la domanda o propongano domanda riconvenzionale o formulino
chiamata in causa di un terzo o svolgano intervento autonomo. Se il terzo
chiamato modifica la domanda, propone riconvenzionale o chiama altri in causa,
anche lui dovrà pagare un contributo autonomo calcolato sul valore della
domanda.
Tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2012.
Il nuovo art. 14 del TU Spese Giustizia è
quindi il seguente.
Art. 14 - Obbligo di pagamento.
1.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al
pagamento contestuale del contributo unificato.
2.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile
senza tener conto degli interessi,, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di
prenotazione a debito (1).
3.
La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore
della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale
pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o
propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere
al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in
base al valore della domanda proposta (2).
3-bis.
Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5
dell'articolo 12
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (3).
(1)
Comma così modificato dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2)
Comma sostituito dall'articolo 28,
comma 1, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36,
comma 1, della medesima L. 183/2011.
(3)
Comma aggiunto dall'articolo 37,
comma 6, lettere u), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Ma qual è il regime transitorio?
Vari sono gli elementi che depongono nel
senso che il novellato comma 3 dell’art. 14 vada applicato solo ai procedimenti
instaurati dopo l’entrata in vigore
della modifica.
1°
argomento.
Il testo dell’art. 28 della L. 183/2011
prevede che solo l’ipotesi di cui al comma 1 debba essere immediatamente
applicato. Il testo dell’art. 28 è il seguente:
Art. 28
1.
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.
Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di
impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione»;
b)
all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3.
La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore
della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda
o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere
al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in
base al valore della domanda proposta».
2.
Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata
contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con
particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di
personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito
costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma 1,
lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il
provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia
prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Da ciò consegue che, evidentemente, l’ipotesi
di cui al comma 2 non vada applicata ai procedimenti pendenti ma solo a quelli
instaurati successivamente.
2° argomento.
All’epoca dell’entrata in vigore del contributo
unificato la disciplina transitoria chiariva che la nuova norma andasse
applicata solo ai procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore
della legge. E’ evidente che nel caso di specie si discute non del contributo
relativo all’introduzione della lite, ma a quello relativo ad una domanda
proposta nell’ambito di un procedimento in corso.
3° argomento.
Nel dubbio occorre avere riguardo alle
disposizioni di cui all'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non
dispone che per l'avvenire.
Omessa dichiarazione di valore e
omesso versamento. Sanzioni e procedura.
Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione
dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore
di cui allo scaglione g) del comma 1 della Tabella 1. Non vi sono, quindi le
sanzioni della improcedibilità e della irricevibilità della domanda. Il cancelliere
deve accettare l’atto.
Il funzionario addetto all'ufficio deve
verificare la presenza della ricevuta di versamento e se l'importo risultante
dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato
sulla base della dichiarazione resa dall'avvocato.
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore - sulla base delle sopra richiamate regole del codice di procedura civile - al difensore.
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore - sulla base delle sopra richiamate regole del codice di procedura civile - al difensore.
Il meccanismo di riscossione delineato consta
di due fasi.
La prima prevede l'inoltro dell'invito
bonario al pagamento da parte del funzionario di cancelleria entro 30 giorni
dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il
corrispondente scaglione della tabella. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione al comma 5 bis allungano il termine per l'invio dell'invito bonario
al pagamento da parte del cancelliere portandolo da dieci giorni a trenta
giorni e precisano che l'invito deve essere inviato alla parte nel domicilio
eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo, che
nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio
eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla circostanza che nel
processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore (articolo 84
c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la parte stia in giudizio
personalmente (perché autorizzata ex articolo 82 c.p.c.) e non ha eletto
domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in cancelleria,
già previsto dall'articolo 58 disp. att. c.p.c.
Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.
Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che si apre a seguito della
inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e,
nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta
notifica, nella trasmissione del medesimo al concessionario per la riscossione.
Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale,
decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione
del contributo.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 237/97 e succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Relativamente alla formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo al concessionario, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e succ. mod.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 237/97 e succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e trasmesso al concessionario per la riscossione.
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