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sabato 27 ottobre 2012

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO PER CONTROVERSIE DI LAVORO: IL NUOVO LIMITE REDDITUALE E' DI 32.298,99


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) (Testo A) (1).
Art. 9, comma 1-bis
Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 .

Ministero della Giustizia, decreto 2 luglio 2012; G.U. 25 ottobre 2012, n. 250
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33.

Pertanto il nuovo limite di reddito valido per l’esenzione è portato ad €  32.298,99.

1 commento:

  1. Buongiorno, sono un agente di commercio, il limite di reddito imponibile si intende al lordo degli oneri previdenziali oppure al netto di questi? Grazie per la vs attenzione,
    Alberto

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