Il
datore di lavoro può favorire le dimissioni volontarie dei
lavoratori erogando un incentivo
economico a favore di coloro i quali presentino le dimissioni stesse
entro un certo termine da lui stabilito.
In questo caso, però, la presentazione delle dimissioni rappresenta solo una proposta con riserva di accettazione da parte del datore di lavoro: il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui quest'ultimo, anche con comportamento concludente (per esempio liquidando le spettanze del lavoratore), aderisce a tale proposta (Cass. 22 gennaio 1994 n. 600).
Tale strumento è frequentemente utilizzato quando vi sia del personale in esubero e si voglia agevolare l'esodo volontario di uno o più dipendenti senza ricorrere alle procedure di licenziamento.
Le dimissioni incentivate, pur essendo riferibili ad una iniziativa del datore di lavoro, sono caratterizzate dalla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto e pertanto non sono equiparabili al licenziamento per riduzione del personale. Ciò comporta che al lavoratore non spetta il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni (Cass. 24 marzo 2004 n. 5940), né i trattamenti di disoccupazione o di mobilità e che le sue dimissioni non rientrano nel computo del numero minimo di licenziamenti necessario ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo (Cass. 1° marzo 2003 n. 3068).
In questo caso, però, la presentazione delle dimissioni rappresenta solo una proposta con riserva di accettazione da parte del datore di lavoro: il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui quest'ultimo, anche con comportamento concludente (per esempio liquidando le spettanze del lavoratore), aderisce a tale proposta (Cass. 22 gennaio 1994 n. 600).
Tale strumento è frequentemente utilizzato quando vi sia del personale in esubero e si voglia agevolare l'esodo volontario di uno o più dipendenti senza ricorrere alle procedure di licenziamento.
Le dimissioni incentivate, pur essendo riferibili ad una iniziativa del datore di lavoro, sono caratterizzate dalla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto e pertanto non sono equiparabili al licenziamento per riduzione del personale. Ciò comporta che al lavoratore non spetta il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni (Cass. 24 marzo 2004 n. 5940), né i trattamenti di disoccupazione o di mobilità e che le sue dimissioni non rientrano nel computo del numero minimo di licenziamenti necessario ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo (Cass. 1° marzo 2003 n. 3068).
1) Se il datore di lavoro, con il proprio
comportamento, ingenera falso
affidamento sulla corresponsione di incentivi all'esodo, viene viziato
il processo formativo della volontà di rassegnare le dimissioni (Trib. Ravenna 6 dicembre 2001).
2) Se il lavoratore dà le dimissioni prima del termine concordato (ad
esempio, per poter ottenere in anticipo la pensione di anzianità),
l'obbligazione contrattuale sorta tra l'azienda e il lavoratore stesso deve
ritenersi nulla. In tal caso, infatti, le dimissioni del lavoratore fanno
venire meno la causa per la quale è stata formulata la proposta di incentivo
all'esodo (Cass. 29 marzo 2007 n. 7732).
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