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mercoledì 3 ottobre 2012

Cosa si intende per "lavoratore notturno"

Riporto uno stralcio della recente pronuncia della Suprema Corte volta a configurare l'esatta nozione di lavoratore notturno come individuato dal D.Lgs. n. 532/1999. In particolare la Corte chiarisce che per calcolare gli 80 giorni occorre riferirsi non all'anno solare ma all'anno "lavorativo".

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 aprile – 1° ottobre 2012, n. 37903
Presidente Mannino – Relatore Andronio

La decisione impugnata, infatti, dopo avere individuato nell'art. 2, comma 1, lettera b), n. 2), del d.lgs. n. 532 del 1999 - il quale prevede che “in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno” - la disposizione applicabile al caso in esame, interpreta erroneamente tale disposizione. In particolare, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata si legge, che Va.Mo. ha svolto “nel solo anno compreso tra aprile 2007 e marzo 2008”, almeno 82 giorni di lavoro notturno e V.M. ha svolto “nel solo anno compreso tra ottobre 2007 e luglio 2008” almeno 111 giorni di lavoro notturno.
Tali riferimenti - che, come anticipato al precedente punto 3.1., devono essere ritenuti corretti in punto di fatto - si fondano, in punto di diritto, sull'implicito assunto per cui l'anno cui riferirsi per calcolare se il limite di 80 giorni sia stato superato può essere individuato in qualsiasi intervallo temporale di 365 giorni, con la conseguenza che, nel caso di specie, detto limite dovrebbe ritenersi, appunto, superato. Si tratta di un'interpretazione che si pone in conflitto con la lettera e con la ratio della disposizione, perché trascura del tutto la durata complessiva del rapporto di lavoro, non consentendo, ad esempio, la concentrazione delle giornate di lavoro notturno alla fine dell'anno lavorativo e all'inizio dell'anno lavorativo successivo. Né la disposizione censurata può essere intesa nel senso che Tanno cui fa riferimento sia Tanno solare, perché tale interpretazione - non tenendo conto dell'effettiva durata del rapporto di lavoro - avrebbe l'inconveniente di consentire, per rapporti di lavoro iniziati in prossimità della fine dell'anno solare, un cumulo di giornate di lavoro notturno nella fase finale dell'anno e nella fase iniziale dell'anno successivo: sarebbe, in altri termini, possibile svolgere 160 giorni sostanzialmente consecutivi di lavoro notturno, a condizione di ripartirli fra i mesi finali dell'anno in cui il rapporto di lavoro è sorto e i mesi iniziali dell'anno successivo.

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