Direzione generale dell’Inps - messaggio del 12
ottobre 2012, n. 166606.
Nel documento è stato affrontato il quesito se si
possa applicare ai lavoratori in CIGS, assunti a tempo indeterminato e
licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l’ipotesi di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 1 L. 604/1966, che
consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa
integrazione.
Al riguardo si è innanzitutto osservato che la giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella L. 604/1966 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell’assunzione in prova, giustificata, invece, dall’obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto (Corte cost. sentt. n. 204/1976; 172/1996; 541/2000). Peraltro, muovendo da tali premesse, la Consulta è giunta ad affermare che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato (Corte cost. sent. 541/2000).
Pertanto, considerate le conclusioni
a cui è pervenuto il giudice di legittimità delle
leggi, stante l’inapplicabilità della normativa del licenziamento per
giustificato motivo (oggettivo o soggettivo, o giusta causa) di cui all’art. 1
L. 604/1966 ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del
periodo di prova, ne consegue che, dovendosi configurare il contratto di lavoro
nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, ad esso devono
riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine. Ne deriva che
tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano
superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo
indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale
ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si
rioccupano con contratto a tempo determinato, con relativa applicazione delle
disposizioni di cui alla circolare INPS n. 130/2010
Al riguardo si è innanzitutto osservato che la giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella L. 604/1966 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell’assunzione in prova, giustificata, invece, dall’obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto (Corte cost. sentt. n. 204/1976; 172/1996; 541/2000). Peraltro, muovendo da tali premesse, la Consulta è giunta ad affermare che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato (Corte cost. sent. 541/2000).
Pertanto, considerate le conclusioni
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