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lunedì 8 ottobre 2012

RIPOSI E PERMESSI PER DIPENDENTI PUBBLICI IN PART TIME CON FIGLI DISABILI


Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 0036667 del 12 settembre 2012, ha fornito un parere in merito a quanto previsto dall'art. 42 comma 5 e ss., del D.L.vo n. 151 del 2001 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave) relativamente al personale in regime di part time verticale.

Oggetto: congedo ex art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 - personale in regime di part time verticale.
Si fa riferimento alla mail del 10 aprile 2012, successivamente sollecitata, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, al personale dipendente con rapporto di lavoro di part- time verticale.
Nel merito si rappresenta quanto segue.
Il CCNL comparto ministeri del 16 maggio 2001, integrativo del CCNL del 16 febbraio 1999, all'art. 23 (applicabile alle agenzie fiscali in virtù di quanto disposto dall'art. 100 del CCNL comparto agenzie fiscali del 28 maggio 2004) ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale. In tale clausola si prevede che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione. Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche deroghe. Tra queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 e, pertanto, ad avviso dello scrivente, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza.
Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.
Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, ad avviso dello scrivente, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

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