Circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010
Con la Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010, che sostituisce, con alcune integrazioni la circolare n. 107 del 5 agosto 2010, l’INPS interviene sul tema della compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e la cumulabilità del relativo reddito.
In particolare, come chiarisce la Circolare in oggetto, l’attività lavorativa che può essere svolta pur continuando a percepire il trattamento di cassa integrazione guadagni è quella che sarebbe stata compatibile con il rapporto di lavoro, sospeso, che ha originato l’integrazione, come potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di lavoro a tempo parziale.
Per quanto riguarda le fattispecie di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio di tipo occasionale rese negli gli anni 2009 e 2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini della corretta applicazione della norma di cui al comma 1bis dell’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003, si rende necessario che la quota di contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), pari a 1,30 euro per ogni buono lavoro del valore di 10 euro, affluisca alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito.
Nessun commento:
Posta un commento