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giovedì 20 febbraio 2014

Rito Fornero. Il Caso Schettino e la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata (dott. Rocco) approdano alle Sezioni Unite


Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza interlocutoria 3 - 18 febbraio 2014, n. 3838
Presidente Mammone – Relatore Blasutto

Riporto la sentenza integrale a questo link ed una sintesi nel prosieguo.

"Il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata ha statuito sulla sola competenza ed è stato impugnato con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., affinché questa Corte - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (panprocessuale) - determini in modo definitivo quale sia il giudice competente per la causa (Cass. n.6657/99, 13768/2005,14405/08), con pronuncia che non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni di competenza.
13. Come risulta documentalmente, Costa Crociere s.p.a. ha attivato dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, depositato il 18 ottobre 2012, un giudizio di accertamento della validità e legittimità del licenziamento intimato a S.F. il 19 luglio 2012.
Il lavoratore, costituendosi in giudizio, ha eccepito - per quanto interessa in questa sede - la carenza di interesse ad agire della società e l'"inuulizzabilità, per la stessa, del rito Fornero"; ha altresì proposto domanda riconvenzionale, condizionata e subordinata, avente ad oggetto: l'accertamento della inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento; domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. La medesima domanda ha formato oggetto della domanda proposta in via principale dal medesimo S. in data 26 novembre 2013 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012.
Risulta inoltre che la soc. Costa Crociere, sempre davanti al Tribunale di Genova, ha proposto "cautelativamente" altro ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 22 ottobre 2012, di contenuto identico a quello proposto ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012. In tale giudizio, il resistente S. ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso e, in subordine, la litispendenza e/o la continenza tra la stessa causa e quella anteriormente proposta da Costa Crociere ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012 al Tribunale di Genova il 18 ottobre 2012.


Si pongono, dunque, nella vicenda all'esame questioni di interferenza tra le azioni esperite da ciascuna delle parti a mezzo del rito speciale di cui all'art. 1, commi 47, 48 e 49 legge n. 92/2012 e tra queste e quella proposta dal datore di lavoro con il rito ordinario di cui all'art. 414 c.p.c.. In tale contesto, ad avviso del Collegio, sembra avere carattere logico pregiudiziale la questione della ammissibilità o proponibilità o "fruibilità" dell'azione di mero accertamento proposta da parte datoriale a mezzo del c.d. rito Fornero, dalla cui risoluzione dipende anche l'esito dell'ulteriore questione interpretativa concernente l'ammissibilità in fase sommaria della domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore ai sensi dei citati commi 47, 48 e 49 legge n 92/2012.
16. Il Giudice del provvedimento impugnato ha ritenuto sussistere un'ipotesi di litispendenza tra il giudizio innanzi a sé proposto e quello pendente dinanzi al Tribunale di Genova e, ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Nel pervenire a tale soluzione, ha affermato che l'identità deve essere ravvisata nella sovrapponibilità delle due domande al momento della decisione, alla stregua di una valutazione che include necessariamente (solo così potendosi ravvisare identità di domande) quella proposta in via riconvenzionale. 


Va inoltre osservato che il provvedimento impugnato, nel pervenire alla declaratoria di litispendenza, ha superato positivamente la questione dell'ammissibilità delle questioni preliminari di rito nella fase sommaria, questione anch'essa allo stato controversa.

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