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martedì 18 febbraio 2014

LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INFERMITA' PERMANENTE

La sopravvenuta infermità permanente (o quanto meno la cui durata temporale sia indeterminata o indeterminabile), se comporta l'inidoneità (anche parziale: Cass. 14 dicembre 1999 n. 14065) del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, può costituire un GMO di licenziamento, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Perché il licenziamento sia legittimo devono sussistere le seguenti condizioni:
- stato di malattia tale da non consentire una prognosi definitiva di durata (Cass. 27 agosto 1993 n. 9067);
- assenza in capo al datore di lavoro di un apprezzabile interesse alle prestazioni lavorative (anche ridotte) del dipendente (Cass. 20 maggio 1993 n. 5713);
- impossibilità di adibire il dipendente a mansioni equivalenti o anche inferiori, compatibili con il suo stato fisico (Cass. SU 7 agosto 1998 n. 7755; Cass. 18 aprile 2011 n. 8832;Cass. 23 aprile 2010 n. 9700:. Resta fermo che ricollocamento del lavoratore deve avvenire senza alterare o imporre modifiche all'assetto organizzativo dell'azienda (Cass. 13 settembre 2012 n. 15348; Trib. Bassano del Grappa 12 ottobre 2010 n. 88).
Il datore di lavoro può intimare il licenziamento (art. 1464 c.c.) senza attendere necessariamente il compimento del periodo di comporto (Cass. 14 dicembre 1999 n. 14065).
La legittimità del licenziamento deve essere valutata al momento dell'intimazione, non rilevando l'eventuale successivo recupero da parte del lavoratore della propria idoneità fisica (Cass. 24 gennaio 2005 n. 1373).
L'onere di provare l'impossibilità di reimpiego in altre mansioni ricade sul datore di lavoro, mentre al lavoratore non può addossarsi altro onere che quello di allegazione della nuova possibilità di lavoro (Cass. 6 luglio 2011 n. 14872).

1) L'accertamento dell'inidoneità sopravvenuta può provenire dal medico competente previsto dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) o dalla Commissione medica istituita presso l'ASL (organo competente secondo la legge: art. 5 L. 300/70). D'altra parte anche il giudizio di inidoneità espresso dalla competente commissione medica non è vincolante per il giudice (Cass. 25 luglio 2011 n. 16195), che può giungere a conclusioni diverse tramite il proprio CTU.
2) L'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte è riconosciuta anche quando il datore di lavoro dimostri che una diversa utilizzazione in altra unità o reparto dell'azienda può essere attuata solo con un maggiore onere economico (Cass. 19 giugno 1993 n. 6814) o modificando le proprie scelte organizzative (Cass. 7 marzo 2005 n. 4827).
3) Qualora per evitare il licenziamento sia possibile solo l'assegnazione a mansioni inferiori, il lavoratore deve essersi dichiarato disponibile ad accettare la variazione dell'attività assegnatagli (Cass. 6 marzo 2007 n. 5112).

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