CONTRIBUTO UNIFICATO E CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA
Nel settore dell'assistenza obbligatoria a favore dei lavoratori — anche in assenza di un esplicito richiamo nella disposizione speciale, di cui all'art. 13, comma 6-bisdel d.P.R. n. 115/2002 — è comunque applicabile l'esenzione, disposta dall'art. 9, comma 8 della legge n. 488/1999, ora trasfuso nell'art. 10, comma 1, del T.U. n. 115/2002, secondo cui « Non è soggetto a contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo.... »: imposta non dovuta, appunto, in materia di rapporti di lavoro e assicurazioni sociali obbligatorie, nonché in genere in materia assistenziale, secondo l'allegato B al d.P.R. 26.10.1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), nonché in base al ricordato art. 10 della legge n. 533/1973 (esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro). Riforma Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 1188/2007). Autorità: Consiglio di Stato sez. VI
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