MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 06 febbraio
2014, n. 2642
Quesito sul lavoro straordinario "fuori busta"
In relazione al quesito in oggetto si rappresenta quanto
segue.
Le disposizioni per le quali si chiede l'applicabilità, in
sede di ordinanza ingiunzione, del principio di specialità, ai sensi dell’art.
9 della L. n. 689/1981, sono:
- l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale
"il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro
(...)";
- gli artt. 1 e 3 della L. n. 4/1953 secondo i quali "è
fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione
della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica
professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli
assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta
retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute (...)" e
"il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento
stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".
La problematica concerne pertanto la verifica se una delle
due disposizioni possa considerarsi per l'appunto "speciale" rispetto
all'altra.
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, il
trasgressore incorre nella sanzione di cui all’art. 18-bis, comma 6, dello
stesso Decreto qualora ometta di computare "a parte" il lavoro
straordinario e o non corrisponda "maggiorazioni retributive previste dai
contratti collettivi di lavoro".
Quanto all’illecito di cui alla L. 4/1953 è invece
necessario che il prospetto paga sia "infedele" e non dia conto delle
"singole trattenute".
In relazione alle finalità delle citate disposizioni va
invece evidenziato che, mentre quella del 2003 vuole consentire al lavoratore
una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto che
sulla retribuzione dello stesso secondo i parametri della contrattazione
collettiva, la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la
retribuzione e sulle trattenute effettuate.
Inoltre la disciplina del 2003, indicando un obbligo di
computabilità "a parte" del lavoro straordinario sembra evidentemente
presupporre che lo stesso sia stato comunque "computalo" nel totale
della retribuzione corrisposta.
Ciò premesso, nel caso di specie la condotta appare più
grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche
computate nell'ambito del totale retributivo corrisposto come avviene per i cd.
fuori busta il che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n.
4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione
dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003.
Da tale ragionamento appare dunque corretta l’applicazione
della sanzione prevista per la violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 4/1953
mentre va verificata l'applicabilità della sanzione legata alla violazione
dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 in relazione alla
"residua" illiceità della condotta, con particolare riferimento alla
corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori a quelle comunque
previste dalla contrattazione collettiva.
In altri termini, in caso di fuori busta si ritiene che
trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge del 1953 e, qualora gli
importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
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