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mercoledì 19 febbraio 2014

LO STRAORDINARIO "FUORI BUSTA" - ASPETTI SANZIONATORI

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 06 febbraio 2014, n. 2642
Quesito sul lavoro straordinario "fuori busta"
In relazione al quesito in oggetto si rappresenta quanto segue.
Le disposizioni per le quali si chiede l'applicabilità, in sede di ordinanza ingiunzione, del principio di specialità, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 689/1981, sono:

- l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (...)";

- gli artt. 1 e 3 della L. n. 4/1953 secondo i quali "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute (...)" e "il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".

La problematica concerne pertanto la verifica se una delle due disposizioni possa considerarsi per l'appunto "speciale" rispetto all'altra.
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, il trasgressore incorre nella sanzione di cui all’art. 18-bis, comma 6, dello stesso Decreto qualora ometta di computare "a parte" il lavoro straordinario e o non corrisponda "maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro".
Quanto all’illecito di cui alla L. 4/1953 è invece necessario che il prospetto paga sia "infedele" e non dia conto delle "singole trattenute".
In relazione alle finalità delle citate disposizioni va invece evidenziato che, mentre quella del 2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto che sulla retribuzione dello stesso secondo i parametri della contrattazione collettiva, la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate.
Inoltre la disciplina del 2003, indicando un obbligo di computabilità "a parte" del lavoro straordinario sembra evidentemente presupporre che lo stesso sia stato comunque "computalo" nel totale della retribuzione corrisposta.
Ciò premesso, nel caso di specie la condotta appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche computate nell'ambito del totale retributivo corrisposto come avviene per i cd. fuori busta il che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003.
Da tale ragionamento appare dunque corretta l’applicazione della sanzione prevista per la violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 4/1953 mentre va verificata l'applicabilità della sanzione legata alla violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 in relazione alla "residua" illiceità della condotta, con particolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori a quelle comunque previste dalla contrattazione collettiva.
In altri termini, in caso di fuori busta si ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.


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