Pagine

sabato 1 febbraio 2014

Docenti di scuola privata - gli indici della subordinazione

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 novembre 2013 - 30 gennaio 2014, n. 2056
Presidente Stile – Relatore D’Antonio

"La Corte afferma la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra i docenti e la scuola fondando la sua decisione essenzialmente, se non in via esclusiva, sulla libertà di insegnamento ad essi riconosciuta essendo tenuti soltanto a svolgere i programmi stabiliti dal Ministero. Il giudice di merito tuttavia, non ha valutato che detto requisito, non posto in discussione neppure da controparte, non è idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Deve considerarsi, altresì, che questa Corte ha più volte affermato che "In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto". (cfr Cass. n. 5886 del 13/04/2012).
L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione,e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, aventi natura professionale ed intellettuale che è rimessa al giudice del merito.
Quest'ultimo, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella specie la Corte ha rilevato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con motivazione che appare del tutto apodittica e, quindi, inidonea a sorreggere la predetta conclusione. La Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti elementi quali l'obbligo di comunicare l'assenza per consentire la sostituzione in aula dei docenti, la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari.
Ha omesso, tuttavia, di spiegare le ragioni per cui tali elementi sono irrilevanti. Non ha, inoltre, neppure riferito circa le modalità della retribuzione".

Nessun commento:

Posta un commento