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lunedì 24 febbraio 2014

Matteo Renzi: le attese riforme in materia di lavoro (job act).


Tratto da:  www.pietroichino.it.


Le prime difficoltà incontrate da Matteo Renzi nella formazione della sua squadra di governo hanno suscitato qualche perplessità in più di un commentatore, ingenerando il dubbio che, dopo avere alzato progressivamente la posta, il neo-premier non abbia in realtà buone carte da mettere sul tavolo. Ora sulla sua prima promessa, quella del Jobs Act entro marzo, lo stesso Renzi ha la possibilità di mostrare che le cose non stanno così. Non è affatto irrealistico ipotizzare questa successione di mosse:
- primo Consiglio dei Ministri dopo la fiducia: approvazione del disegno di legge-delega sul Codice semplificato del lavoro (il testo della delega, in cinque articoli, è già pronto);
- entro metà marzo: decreto-legge sulla sperimentazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezioni crescenti, con riduzione del cuneo fiscale e contributivo;
- entro marzo: approvazione del disegno di legge-delega almeno in una Camera; emanazione dei decreti sull’utilizzazione delle risorse le politiche del lavoro che devono consentire l’avvio immediato della sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione e il nuovo regime di complementarietà tra Centri per l’Impiego pubblici e servizi privati;
- entro giugno o luglio: emanazione del decreto delegato contenente il Codice semplificato (anche qui l’impianto è già pronto e suscettibile di messa a punto relativamente rapida).
La ragion d’essere di questo nuovo Governo dovrebbe consistere proprio nella sua capacità di eseguire rapidamente anche operazioni ambiziose come questa. Se Renzi si mostrerà capace di farlo, diraderà tutte le nubi che circondano il suo esordio. E stupirà il mondo intero, presentandosi per il semestre di presidenza italiana dell’UE con una credibilità straordinaria. Guai se, invece, proprio il capitolo del lavoro dovesse costituire il primo inciampo, il primo motivo di delusione delle attese straordinarie che lo hanno portato a Palazzo Chigi.

IL CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVOROIl progetto mira a sostituire l’intera legislazione di fonte esclusivamente nazionale in materia di rapporti di lavoro e sindacali (a esclusione, dunque, della normativa attuativa di direttive europee) con 70 articoli brevi, di facile lettura e facile traducibilità in inglese, inseriti nel corpo del Codice civile al posto di quelli oggi in vigore o abrogati dedicati rispettivamente alle stesse materie. Esso si articola nel nuovo Codice semplificato dei rapporti di lavoro: disegno di legge 7 agosto 2013 n. S-1006 (Libro V del Codice civile, Del Lavoro, artt. 2082-2134 e 2239-2245) (alla Camera: AC 1891, 11 dicembre 2013), e nel nuovo Codice semplificato dei rapporti sindacali: disegno di legge 31 luglio 2013 n. S-986 (Libro V del Codice civile, Del Lavoro, artt. 2063-2074). I due disegni di legge costituiscono una nuova versione, aggiornata in relazione al dibattito svoltosi nell’ultimo quadriennio, rispettivamente del disegno di legge 11 novembre 2009 n. S-1873 sui rapporti individuali di lavoro  e del disegno di legge 11 novembre 2009 n. S-1872 sui rapporti sindacali. Quanto al contenuto, il Codice semplificato si caratterizza per una riforma della protezione della sicurezza economica e professionale del lavoratore ispirata al principio della flex-security, come raccomandato dall’UE; per ogni altro aspetto esso si limita a riprodurre sostanzialmente la disciplina attuale in forma più semplice e meno intrusiva. Si segnala, peraltro, che lo stesso “formato” del testo legislativo potrebbe essere anche posto al servizio di diverse eventuali scelte di politica legislativa: per esempio quella di lasciare sostanzialmente inalterata la disciplina attuale dei licenziamenti e della Cassa integrazione guadagni; oppure quella di adottare in materia di licenziamenti soluzioni intermedie tra la disciplina attuale e quella proposta nel d.d.l. n. 1006.


di Pietro Ichino.

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