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martedì 1 maggio 2012

Sanzioni disciplinari: recidiva non integrante un elemento costitutivo della infrazione


La preventiva contestazione dell'addebito deve, a pena di nullità del provvedimento disciplinare, riguardare la recidiva soltanto ove essa integri elemento costitutivo dell'infrazione e non anche quando costituisca mero criterio determinativo della sanzione che si ritiene proporzionata. Per fungere da elemento costitutivo dell'addebito disciplinare la recidiva in una determinata mancanza deve essere tale da essere stata configurata, nella previsione contrattuale applicabile, come condizione potenzialmente necessaria e sufficiente della sanzione, in quanto le parti collettive l'abbiano considerata come di per sè idonea a giustificare il provvedimento disciplinare, senza bisogno di ulteriori particolari valutazioni del caso concreto. Ove, invece, la recidiva venga utilizzata soltanto per evidenziare il particolare grado di gravità della mancanza, tale da legittimare la scelta del provvedimento espulsivo che, in relazione a quella stessa infrazione, è solo una delle reazioni datoriali astrattamente ammissibili a norma di legge e di contratto, non è indispensabile che di essa si faccia esplicita menzione nella contestazione disciplinare che apre il procedimento di cui all'art. 7 Stat.

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