La preventiva contestazione dell'addebito deve, a pena di nullità del
provvedimento disciplinare, riguardare la recidiva soltanto ove essa integri
elemento costitutivo dell'infrazione e non anche quando costituisca mero
criterio determinativo della sanzione che si ritiene proporzionata. Per
fungere da elemento costitutivo dell'addebito disciplinare la recidiva in una
determinata mancanza deve essere tale da essere stata configurata, nella
previsione contrattuale applicabile, come condizione potenzialmente necessaria
e sufficiente della sanzione, in quanto le parti collettive l'abbiano
considerata come di per sè idonea a giustificare il provvedimento disciplinare,
senza bisogno di ulteriori particolari valutazioni del caso concreto. Ove,
invece, la recidiva venga utilizzata soltanto per evidenziare il particolare
grado di gravità della mancanza, tale da legittimare la scelta del
provvedimento espulsivo che, in relazione a quella stessa infrazione, è solo
una delle reazioni datoriali astrattamente ammissibili a norma di legge e di
contratto, non è indispensabile che di essa si faccia esplicita menzione nella
contestazione disciplinare che apre il procedimento di cui all'art. 7 Stat.
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