La lavoratrice è una dipendente di una banca che aveva deciso di fruire, durante il periodo di maternità, ex art. 32 del d. lgs. n. 51 del 2001, di un congedo parentale frazionato.
La lavoratrice, cioè, aveva deciso di assentarsi dal lavoro dal lunedì al giovedì e di rientrare in azienda solo il venerdì.
Tutto è proseguito bene, sino a quando ella si è accorta che la banca conteggiava nei giorni di congedo parentale anche le giornate di sabato e domenica e che, quindi, nell'arco di ogni mese, le venivano decurtati più giorni di quelli che effettivamente fruiva.
La lavoratrice, convinta che l'interpretazione fatta propria dalla banca non rispettasse i propri diritti, ricorreva al giudice del lavoro, che, nel confermare il provvedimento in precedenza emesso a seguito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., accoglieva la domanda, procedendo al ricalcolo delle giornate di congedo parentale effettivamente fruite ed al riconoscimento delle ulteriori giornate alla stessa spettanti, con conseguente pagamento delle relative differenze.
Il giudice di prime cure osservava, infatti, che, nel caso di settimana lavorativa inferiore ai cinque giorni lavorati, il sabato e le festività dovevano essere considerate nel periodo di congedo solo nel caso in cui non vi fosse stata, subito prima o subito dopo, una ripresa effettiva lavoro.
La corte di appello, ritualmente adita, confermava le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado.
Non datasi per vinta, la banca decideva di ricorrere alla Suprema Corte, la quale, però, ancora una volta dava piena conferma al ragionamento fatto proprio dai giudici di merito.
Sul punto la sezione lavoro ha avuto modo di ribadire che:
- il congedo parentale è un diritto potestativo di astenersi dalla prestazione lavorativa altrimenti dovuta;
- il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire, con la propria presenza, il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia;
- la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché il lavoratore rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui lo stesso riprende il periodo di astensione;
- i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale vengono computati nell'ambito dei giorni di congedo;
- mentre i giorni festivi che non ricadono nel periodo di congedo parentale non sono computabili come giorni dì fruizione del congedo stesso;
- nel caso di congedo parentale fruito dal lunedì al giovedì, l'interruzione dello stesso si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì), mentre la ripresa della fruizione del congedo è a partire dal lunedì successivo;
- in tal caso il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo parentale, in quanto non ricompresi in una frazione unitariamente fruita;
- il diverso computo del congedo parentale frazionato per il lavoratore che scelga, come nel caso di specie, di rientrare al lavoro nella giornata del venerdì, rispetto a quello che scelga di rientrare in altro giorno della settimana, per esempio il giovedì, con un trattamento sicuramente peggiorativo, in questo caso, rispetto al primo, non comporta una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di parità di trattamento, dal momento che il diverso computo dei giorni di congedo è strettamente correlato a modalità di fruizione dello stesso, liberamente e consapevolmente scelte dal prestatore di lavoro.
* * *
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio - 4 maggio 2012, n. 6742
Presidente Lamorgese – Relatore Di Cerbo
Presidente Lamorgese – Relatore Di Cerbo
Nessun commento:
Posta un commento