Con sentenza n. 7016 del 22 febbraio 2012, la
terza sezione penale della Cassazione ha affermato che nei reati di omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali all’INPS, il decreto
di citazione a giudizio è equivalente alla notifica di accertamento della
violazione non effettuate, ai fini del decorso del termine di tre mesi per il
pagamento di quanto dovuto, che rende non punibile il fatto.
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