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venerdì 20 aprile 2012

Omissioni contributive e decorrenza del termine trimestrale di pagamento



Con sentenza n. 7016 del 22 febbraio 2012, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che nei reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali all’INPS, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica di accertamento della violazione non effettuate, ai fini del decorso del termine di tre mesi per il pagamento di quanto dovuto, che rende non punibile il fatto.

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