SEZIONE LAVORO
23 FEBBARIO 2012, N. 2720
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO.
Licenziamento del lavoratore affetto da malattia psichica transitoria - Pericolo di recidiva - Rilevanza per la sicurezza in azienda - Valutazione da parte del giudice dell’impugnativa - Necessità - Conseguenze.
Nel valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, intimato dal datore di lavoro per carenza di interesse alla prestazione di un lavoratore affetto da malattia psichica transitoria, ma esposta al pericolo di recidiva, il giudice deve accertare se il mantenimento del lavoratore nelle originarie mansioni sia compatibile con la sicurezza della struttura aziendale, del personale che vi si trova e dei terzi che vi accedono, nonché, in caso di esito negativo di tale verifica, se esistano presso l’azienda mansioni diverse che, nei limiti di legge, possano essere assegnate al lavoratore, onde conservargli il posto di lavoro; pertanto, è carente la motivazione della decisione di merito che escluda la sussistenza del giustificato motivo oggettivo unicamente sulla base della natura regredibile dell’infermità psichica del lavoratore.
23 FEBBARIO 2012, N. 2720
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO.
Licenziamento del lavoratore affetto da malattia psichica transitoria - Pericolo di recidiva - Rilevanza per la sicurezza in azienda - Valutazione da parte del giudice dell’impugnativa - Necessità - Conseguenze.
Nel valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, intimato dal datore di lavoro per carenza di interesse alla prestazione di un lavoratore affetto da malattia psichica transitoria, ma esposta al pericolo di recidiva, il giudice deve accertare se il mantenimento del lavoratore nelle originarie mansioni sia compatibile con la sicurezza della struttura aziendale, del personale che vi si trova e dei terzi che vi accedono, nonché, in caso di esito negativo di tale verifica, se esistano presso l’azienda mansioni diverse che, nei limiti di legge, possano essere assegnate al lavoratore, onde conservargli il posto di lavoro; pertanto, è carente la motivazione della decisione di merito che escluda la sussistenza del giustificato motivo oggettivo unicamente sulla base della natura regredibile dell’infermità psichica del lavoratore.
In caso di sopravvenuta
infermità permanente del lavoratore, secondo Cassazione 15500/2009 non si
realizza un’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato
motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro
subordinato (artt. 1 e 3 della legge 604/1966 e artt. 1463 e 1464 cc) qualora
il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile,
anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia
utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente
stabilito dall’imprenditore, e dall’altro, l’adeguamento sia sorretto dal
consenso, nonché dall’interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, nel
caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il
suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare
l’eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari
misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all’accettazione della
prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il
dovere di sicurezza imposto dalla legge. L’onere della prova circa
l’impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse spetta al datore
di lavoro, ma deve, in ogni caso, tenersi conto dei concreti aspetti della
vicenda e delle allegazioni del dipendente attore in giudizio.
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