La definizione di datore di lavoro contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 prima citato, dà esclusivo rilievo al mero requisito dell’organizzazione delle attività insieme all’esercizio dei poteri decisionali e di spesi che ineriscono tale organizzazione.
Nella seconda parte l’articolo 2 si occupa della definizione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni individuandolo con l’organo di direzione politica. Quest’ultimo, poi, eventualmente, individuerà il dirigente o il funzionario non dirigente al quale si attribuirà la qualifica di “datore di lavoro”. (Si veda, sul punto, Cass. 35137/2007).
Si specifica che, in caso di omessa individuazione dell’organo politico, “la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice medesimo, quindi il Sindaco.”
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