Sottopongo a tutti un articolo pubblicato sulla rivista "diritto.it" volto a sostenere le tesi normalmente addotte dagli uffici giudiziari al fine di richiedere il pagamento per intero del contributo unificato per le "nuove domande" proposte dopo il 1° gennaio 2012 in procedimenti già in precedenza pendenti.
Le osservazioni formulate non mi sembrano superino i rilievi critici evidentissimi da me già esposti e da molti Colleghi ugualmente sostenuti, non certo (solo) per interessi di categoria.
Anzi, è evidente che le posizioni assunte dai dirigenti degli uffici giudiziari sono di gran lunga più sottoposte a condizionamenti, essendo a tutti ben note le responsabilità amministrative, contabili e disciplinari gravanti sui cancellieri e sui loro diretti superiori in tema di spese di giustizia (meglio far pagare, poi si vede...).
Così come, prima ancora, è evidente che il nuovo aggravio e la sua erronea interpretazione siano animati non certo da un superiore interesse ad una giustizia efficiente, ma solo da una assetata ed ormai incontrollabile necessità di fare cassa e, in questo modo, di ridurre anche il contenzioso ed il lavoro per gli addetti tutti (o, forse, al contrario...).
Penso che il sistema per ridurre il contenzioso (oltre a riforme concrete e non astratte e ad una loro effettiva applicazione) sia lavorare tutti (avvocati inclusi, pur se non stipendiati dallo Stato) meglio e di più, non certo frapporre ostacoli di ogni tipo all'accesso alla giustizia.
In ogni caso, proprio per onestà intellettuale, riporto anche la posizione contraria rispetto a quella da me, e da tanti altri Colleghi, espressa.
In caso di insufficiente e/o mancante
pagamento, del contributo unificato l’ufficio giudiziario procede all’invito
bonario ex articoli 16, 247 e 248 DPR 30 maggio 2002 n 115 (T.U. spese di
giustizia ) in conformità alle direttive ministeriali 1
Le recenti normative in materia di contributo unificato, e quella di cui all’articolo 28 legge 183/2011 in particolare, hanno sollevato non poche perplessità e divergenze interpretative.
Le recenti normative in materia di contributo unificato, e quella di cui all’articolo 28 legge 183/2011 in particolare, hanno sollevato non poche perplessità e divergenze interpretative.
Le contestazioni sollevate, in questo
periodo, dalle parti processuali a cui viene richiesto, in applicazione delle
nuove disposizioni normative 2, un nuovo pagamento,
nel caso di domanda riconvenzionale o intervento autonomo, vengono motivate :
a) nella violazione dell’articolo 11 preleggi ai sensi del quale “la legge nondispone che per l’avvenire” sicchè in assenza di norma espressa di segno opposto la disposizione di cui all’articolo 28 legge 183/2011 troverebbe applicazione ai procedimenti instaurati a far data dell’ 01.01.2012;
a) nella violazione dell’articolo 11 preleggi ai sensi del quale “la legge nondispone che per l’avvenire” sicchè in assenza di norma espressa di segno opposto la disposizione di cui all’articolo 28 legge 183/2011 troverebbe applicazione ai procedimenti instaurati a far data dell’ 01.01.2012;
b) nella
errata interpretazione dell’articolo 28, comma 3, legge 183/2011 nella parte in
cui prevede che “ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) siapplica anche alle controversie pendenti”.
Da più parti viene evidenziato come la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non potrebbe trovare applicazione ai procedimenti
già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma in applicazione del principio romanistico <ubi voluit
dixit >;
Da più parti viene evidenziato come la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non potrebbe trovare applicazione ai procedimenti
già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma in applicazione del principio romanistico <ubi voluit
dixit >;
anche in considerazione del fatto che il diritto a proporre domanda riconvenzionale era già sorto precedentemente alla data dell’1 gennaio 2012 per i procedimenti iscritti prima di tale data e quindi la disciplina applicabile è quella in vigore precedentemente;
Concludendosi che l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 L 183/2011 anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra chi, nella identica situazione, propone domanda riconvenzionale antecedentemente o successivamente all’1.01.2012;
c) infine ed in via generale viene anche richiamata l’attenzione al fatto che anche il testo unico spese di giustizia nel suo impianto originario prevedeva l’applicazione delle norma sul C.U. unicamente ai procedimenti successivamente instaurati pur prevedendo la possibilità di optare volontariamente per l’applicazione delle nuove norme per i procedimenti già pendenti.
L
e argomentazioni addotte e tendenti alla contestazione degli inviti bonari, per come motivati, non possono trovare accoglimento.
1) In relazione all’eccepita violazione dell’articolo 11 preleggi si evidenzia come la normativa in oggetto si applichi a situazioni, presentazione della domanda riconvenzionale, intervento, chiamat
a in causa, che si vanno a determinare in vigenza della nuova normativa3
e argomentazioni addotte e tendenti alla contestazione degli inviti bonari, per come motivati, non possono trovare accoglimento.
1) In relazione all’eccepita violazione dell’articolo 11 preleggi si evidenzia come la normativa in oggetto si applichi a situazioni, presentazione della domanda riconvenzionale, intervento, chiamat
a in causa, che si vanno a determinare in vigenza della nuova normativa3
Ai sensi del punto 1 articolo 14 T.U.
spese di giustizia,
“la parte che perprima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovveroche, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza perl’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato”
Appare in linea con i principi normativi
che l’importo pagato nell’instaurazione del giudizio, la c.d. iscrizione a
ruolo, viene cristallizzato al momento introduttivo del procedimento della
causa e non possa essere modificato da normativa successiva.
Ma il testo unico spese di giustizia, anche prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, prevede un ulteriore, e diverso, contributo unificato,4 che sorgeva, e sorge, al determinarsi di specifiche situazioni processuali, contributo unificato che è autonomo, e diverso, rispetto al contributo pagato al momento dell’iscrizione del procedimento.
Da ricordare che già prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia5 il decreto legge 28/20026, che disponeva il pagamento del nuovo diritto di iscrizione, aveva , rispetto alla previsione iniziale,7 aumentato il novero dei soggetti tenuti all’integrazione del
contributo unificato in corso di causa
. 8
Ma il testo unico spese di giustizia, anche prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, prevede un ulteriore, e diverso, contributo unificato,4 che sorgeva, e sorge, al determinarsi di specifiche situazioni processuali, contributo unificato che è autonomo, e diverso, rispetto al contributo pagato al momento dell’iscrizione del procedimento.
Da ricordare che già prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia5 il decreto legge 28/20026, che disponeva il pagamento del nuovo diritto di iscrizione, aveva , rispetto alla previsione iniziale,7 aumentato il novero dei soggetti tenuti all’integrazione del
contributo unificato in corso di causa
. 8
Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, nel momento in cui la parte “modifica la domandao propone domandariconvenzionale o formulachiamata in causa o svolgeintervento autonomo, cuiconsegue l’aumento del valoredella causa, è tenuta a fareespressa dichiarazione e aprocedere al contestuale
p
agamento integrativo”.
La nuova normativa in materia ha mantenuto l’ipotesi modificandola con previsione di diversi e nuovi importi (integrazione del contributo o autonomo contributo).
L’ articolo 14 punto 3. per come modificato 9, infatti non fa altro che rimodulare la previgente disposizione prevedendo che
:
“la parte di cui al coma1 quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formulachiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta afarne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentointegrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongonodomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolgono interventoautonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato inbase al valore della domanda proposta”
.
Tale innovazione risulta nella volontà [...]del legislatore più rispondente alle regole generali sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti ( articolo 10 c.p.c).10
Si ha oggi quindi un
ulteriore, rispetto a quello dovuto all’atto dell’introduzione della causa, ed
autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni
previste dalla nuova normativa.
Ove trovasse fondamento
quanto eccepito dalle parti private dal momento dell’iscrizione del
procedimento nessuna novità normativa, di natura tributaria in specie, potrebbe
trovare applicazione nello stesso.
Ma non risulta essere
così.
Come visto già in vigenza
della previgente normativa, in caso di domanda riconvenzionale o intervento in
causa, il pagamento del contributo unificato non rimaneva ancorato agli importi
stabiliti e dovuti al momento dell’iscrizione della causa, ma ha sempre
trovando applicazione l’ importo per come dovuto, e quantificato, al momento
del deposito della domanda riconvenzionale e/o intervento autonomo.
Stessa disciplina
riguarda i continui aumenti operati in materia di rilascio delle copie.
Gli aumenti e/o le nuove
previsioni di pagamento, sia che si tratti di contributo unificato dovuto in
corso di causa, sia che si tratti di diritti di copia hanno operato ed
operano in virtù del principio <
Tempus regit actum>, principio che non può non trovare piena applicazione alle fattispecie per come ora previste nella nuova formulazione dell’articolo 14 T U spese di giustizia.
operano in virtù del principio <
Tempus regit actum>, principio che non può non trovare piena applicazione alle fattispecie per come ora previste nella nuova formulazione dell’articolo 14 T U spese di giustizia.
Da ultimo stante la natura fiscale del contributo unificato eventuali ipotesi di esenzione dal pagamento devono essere specificatamente previste
11 .
2) priva di fondamento, a parere dello scrivente, l’inapplicabilità della nuova disciplina ex articolo 14 TU spese di giustizia nella proposizione di domanda riconvenzionale nei procedimenti già pendenti stante l’eccepita previsione di cui al punto 3 dell’articolo 28 L 183/2011 ai sensi del quale
“ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti” .
L’espressa indicazione
c
he
“ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti chiaramente non indica che la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non debba trovare applicazione ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma applicando il principio romanistico < ubi voluit dixit >
La normativa richiamata dalla lettura complessiva del testo dell’articolo 28 legge 183/2011 chiaramente disciplina, con riferimento alle controversie pendenti solo la situazione relativa alle impugnazioni e ai ricorsi per Cassazione, per soddisfare la necessità avvertita dal legislatore di non prevederne una applicazione generalizzata, ma limitare il nuovo regime fiscale delle impugnazioni e dei ricorsi in Cassazione ai casi di pubblicazione o (nei casi di mancata previsione della pubblicazione) del deposito del provvedimento impugnato dopo la data di entrata in vigore della legge.
Negli altri casi appare, al contrario , pacifica l’applicazione del principio generale tempus regit actum e ad esso occorre inevitabilmente attenersi, secondo principi generali.12
he
“ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti chiaramente non indica che la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non debba trovare applicazione ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma applicando il principio romanistico < ubi voluit dixit >
La normativa richiamata dalla lettura complessiva del testo dell’articolo 28 legge 183/2011 chiaramente disciplina, con riferimento alle controversie pendenti solo la situazione relativa alle impugnazioni e ai ricorsi per Cassazione, per soddisfare la necessità avvertita dal legislatore di non prevederne una applicazione generalizzata, ma limitare il nuovo regime fiscale delle impugnazioni e dei ricorsi in Cassazione ai casi di pubblicazione o (nei casi di mancata previsione della pubblicazione) del deposito del provvedimento impugnato dopo la data di entrata in vigore della legge.
Negli altri casi appare, al contrario , pacifica l’applicazione del principio generale tempus regit actum e ad esso occorre inevitabilmente attenersi, secondo principi generali.12
Sulla
eventuale “ disparità di trattamento” tra chi nella identica situazione propone domanda
riconvenzionale antecedentemente o successivamente all’01.01.2012, questa è
generalmente una normale e diretta conseguenza della normativa quando interviene
a regolamentare situazioni già in atto.
Sull’eccepita
“illegittimità” nulla
da dire non rientrando tra i compiti dello scrivente quelli relativi alla
valutazione sulla legittimità o meno di un atto normativo.
3)
da ultimo un breve, per ragione di completezza, esame dell’eccezione di
eventuale opzione tra vecchia e nuova disciplina.
L’impianto originario del contributo unificato13 prevedeva l’applicazione delle norme unicamente ai procedimenti successivamente instaurati concedendo, alle parti, la possibilità di optare volontariamente per l’applicazione delle nuove norme
per i procedimenti già pendenti.
14
L’impianto originario del contributo unificato13 prevedeva l’applicazione delle norme unicamente ai procedimenti successivamente instaurati concedendo, alle parti, la possibilità di optare volontariamente per l’applicazione delle nuove norme
per i procedimenti già pendenti.
14
Tale scelta veniva concessa dal legislatore per le peculiarità proprie del contributo unificato.
15
Tale possibilità è stata riportata e prevista dalla disciplina transitoria ex art 265 T.U. spese di giustizia.( DPR 115/02)
Ai sensi dell’articolo 265 infatti per i procedimenti iscritti a ruolo o ricorsi depositati prima del 1/3/2002 una delle parti poteva avvalersi della disciplina del “contributo Unificato” 16.
Se la parte non si avvaleva di tale facoltà, per le vecchie cause rimaneva, e rimane per quelle ancora pendenti, in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.
17
Ciò voleva, e vuole, dire che per i procedimenti per i quali non si era esercitata l’opzione si continuavano, e si continuano, a riscuotersi i diritti di cancelleria.
18
In sintesi si continuava a percepire, e si percepisce per le procedure ancora pendenti, i diritti di cronologico, fascicolazione, registrazione, la marca scambio ecc
.
E si pagava, e si continua a pagare, sugli atti, comparse o note, l’imposta di bollo, non nell’importo dovuto al 1 luglio 2002 ( entrata in vigore del testo Unico spese di giustizia) ma negli importi dovuti al momento del deposito dell’atto (quindi pagando gli aumenti che si sono avuti negli anni)
.
Ma tale opzione per espressa disposizione normativa era limitata ai soli procedimenti iscritti al marzo 2002
.
Pubblicato in: DIRITTO.it - Diritto processuale civile
il 19/04/2012
Autore:
|
1 ministero Giustizia n 2 del 12 marzo 2002, n 3 del 13 maggio 2002, n 49395/U del 3 aprile 2008, n m_dg_DAG 15/02/2007.0020047.U, n m_.DAG.08/04/2008.0049295.U, Agenzia delle Entrate - Direzione Normativa e contenzioso – risoluzione n 242/E del 7 settembre 2007,
2 articolo 14 T.U., punto 3, spese di giustizia, per come modificato dall’articolo 28 legge 12 novembre 2011 n 183,
4 “L’articolo 14 individua le ipotesi cui il contributo è dovuto nel corso del procedimento “ dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
5 D.P.R. 115/2002
8 Prima l’ipotesi era limitata alla modifica della domanda poi la fattispecie è stata estesa alla domanda riconvenzionale, all’intervento autonomo e alla chiamata in causa.
9 Articolo 28 legge 12 novembre 2011 n 183
10 Vedasi in proposito commento all’articolo 14 dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
11 Circolare Min. Giustizia 20 aprile n 056105/U e Cassazione sez. trib., sentenze n 4611/02 e n 5270/09
12 la disposizione di cui al terzo comma (applicabilità anche alle controversie pendenti) èriferita alle ipotesi di cui al comma 1 lettera a) che modifica l’articolo 13 TU spese di giustizia introducendo il comma 1 bis che prevede il pagamento del contributo unificato aumentato della metà in caso di impugnazione e raddoppiato in caso di ricorso in cassazione. Il richiamo di cui al comma 3 dell’articolo 28 legge 183/2011 nulla ha quindi a che fare con il pagamento a seguito di domanda riconvenzionale, come per il caso in oggetto, dovuto in virtù della modifica operata al 3 comma dell’articolo 14 Testo Unico spese di giustizia.
13 Norma transitoria dell’articolo 9, comma 1, legge 488/99.
14 Circolare ministero della Giustizia n 5/2002 dell’ 11 luglio 2002.
15 “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, idiritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia e circolare 26 febbraio 2002, senza numero, del Consiglio di Stato, “ la ratio della norma che introduce il contributounificato è quello di procedere al pagamento forfettizzato, cioè omnicomprensivo rispettoalle somme dovute a titolo di diritti e di imposta di bollo” circolare Min. Giustizia m_dg_DAG 18/07/2005.0001999.
16 versando l’importo del contributo di cui all’art. 13 in ragione del 50%. La parte che si avvaleva di tale facoltà effettuava apposita dichiarazione di valore.
17 Circolare n 1 del 26 febbraio 2002 Min. Giustizia e circolare 14 agosto 2002 n 70 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
18 di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976 n 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984 n 57, per come modificata dalle leggi n 89/99,525/96.
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