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sabato 12 maggio 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI: COSTITUZIONE RSA PER SINDACATO NON FIRMATARIO DI CCNL



Con ordinanza del Giudice Sarracino del 12 aprile 2012, la sezione lavoro del Tribunale di Napoli, nel giudizio Magneti Marelli / CGIL FIOM, ha affermato:

...Tanto premesso, evidenziato ancora una volta come la C. Costituzionale nei percorsi argomentativi delle sentenze citate sottolinei come ciò che deve rilevare ai fini dell’applicazione della norma in esame sia l’effettività dell’azione sindacale e la rappresentatività dello stesso, deve quindi ritenersi che il dato formale della sottoscrizione del contratto collettivo, come si è già innanzi affermato, non è che un mero indice sintomatico di tale effettività, con la conseguenza che una interpretazione della norma congruente con il sistema e tale non ingenerare aporie impone che essa sia interpretata nel senso che il dato materiale della sottoscrizione non è però necessario quando l’effettività dell’azione si manifesti in altro modo.
Nel caso di specie, come peraltro, nella sostanza incontestato tra le parti, l’associazione sindacale ricorrente si è seduta al tavolo delle trattative (cfr. pagg. 11 et ss. della stessa memoria di costituzione della resistente), ha effettivamente partecipato alla dialettica prenegoziale, assumendo indi la posizione di netto rifiuto di addivenire alla stipula ed indi sottoscrivere il contratto collettivo.
Afferma ancora parte resistente che – proprio in conseguenza di tale rifiuto- e pertanto della mancata sottoscrizione del contratto collettivo parte ricorrente avrebbe perso i diritti di cui al titolo III.
In tale affermazione, ancora una volta, si palesa l’impossibilità di lettura della norma nel senso letterale proposto dalla resistente, atteso che di fatto l’art. 19 imporrebbe una coartazione della volontà della parte sindacale di addivenire alla stipula dovendo la stessa valutare, all’atto del rifiuto di addivenire all’accordo, il rischio di vedere la negazione dei diritti di cui al titolo III.
E’ allora -se è vero che solo quei sindacati che dimostrino effettività dell’azione sindacale- possono godere dei diritti di cui al titolo III, è pur vero che detta effettività si può palesare anche nella partecipazione alla dialettica delle parti ai fini della stipula del contratto, pur nelle ipotesi in cui una delle associazioni sindacali che siede al tavolo delle trattative ritenga poi di non poter stipulare il contratto collettivo, non sottoscrivendolo.
Ogni altra lettura della norma in esame è incoerente con il sistema e la ratio della stessa ed imporrebbe a questo giudicante di valutare la sottoposizione della questione alla Corte Costituzionale; la lettura dell’art. 19 dello Statuto offerta da parte resistente comporta una vera e propria mortificazione dei diritti sindacali, consentendo, in ipotesi, al datore di escludere dalla dialettica sindacale e dal godimento dei diritti di cui al titolo III tutte quelle associazioni sindacali che -benché dotate di effettività nell’azione sindacale- non addivengano alla stipula di contratti ritenuti iniqui, valorizzando e consentendo, invece, il godimento di suddetti diritti alle associazioni sindacali che abbiano sottoscritto l’accordo.

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