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giovedì 3 maggio 2012

LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA' DEL LAVORATORE - VALENZA PROBATORIA DI LUL E LIBRO MATRICOLA

Riporto il passo saliente della sentenza di cui di seguito. 

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio – 26 aprile 2012, n. 6501
...3.5.- Le suddette statuizioni risultano conformi ai consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui:
a) nel caso in cui per la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, venga intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per stabilire se la suddetta motivazione del recesso sia autentica, è necessario effettuare un accertamento congruo delle condizioni di salute del lavoratore, in quanto il licenziamento si può giustificare soltanto come soluzione estrema (arg. ex Cass. 20 maggio 2009, n. 11720; Cass. 27 marzo 2010, n. 7381);
b) la sopravvenuta inidoneità fisica e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, non possono essere ravvisate nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore e restano escluse dalla possibilità di svolgere un'altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ovvero, qualora ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, sempre che questa attività sia utilizzabile all'interno dell'impresa, senza alterazioni dell'organigramma aziendale (Cass. 18 aprile 2011, n. 8832; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21710);
c) è a carico del datore di lavoro l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva (Cass. 20 maggio 2009, n. 11720; Cass. 27 marzo 2010, n. 7381);
d) il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040);
e) inoltre, può concorrere a provare la mancata effettuazione di altre assunzioni nel periodo seguente il licenziamento per le medesime mansioni già assegnate al lavoratore licenziato anche l'esibizione da parte del datore di lavoro del libro matricola, se completo e tenuto in conformità con la legge (arg. ex Cass. 8 marzo 2011, n. 5512; Cass. 26 gennaio 1984, n. 624).
3.6.- A tale ultimo riguardo, deve essere precisato che i libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere (cioè il libro paga e il libro matricola previsti dagli artt. 20 e 21 del d.P.R. 30 giugno 1965, n, 1124, sostituiti, con decorrenza 10 febbraio 2012, dal libro unico del lavoro, di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) sono formati dallo stesso datore di lavoro.
Ciò implica che i dati in essi contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore o contro il datore di lavoro.
Se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo la tenuta dei libri deve risultare regolare e completa, ma le registrazioni in essi contenute (di cui, ad esempio, si voglia giovare il datore di lavoro per dimostrare il numero complessivo e la qualifica dei dipendenti occupati) possono essere validamente contestate dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (arg. ex Cass. 18 luglio 1985, n. 4243; Cass. 29 maggio 1998, n. 5361; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658).
Nel libro matricola, in particolare, devono essere “iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera” (vedi art. 20 del d.P.R. n. 1124 del 1965 cit.).
Nella specie, il ricorrente non riferisce di aver contestato in modo efficace le risultanze del libro matricola esibito dalla società IHG, ma sostiene apoditticamente e senza supportare adeguatamente il suo assunto in questa sede, con il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che le mansioni in concreto svolte da uno dei neoassunti (il P. ) sarebbero state diverse da quelle indicate nel libro matricola stesso.
Ne consegue che, per questo profilo, la censura è inammissibile.


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