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sabato 25 maggio 2013

Vincolatività degli accordi sindacali per tutti i lavoratori

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 febbraio - 23 maggio 2013, n. 12722
Presidente Vidiri – Relatore Berrino

Si è affermato (Cass. sez. lav. n. 6044 del 18/4/2012) che "i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l'accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all'organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l'accordo medesimo a fondamento delle sue istanze)". (Conforme a Cass. sez. lav. n. 10353 del 28/5/2004)
Invero, la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindiblità della disciplina, che ne risulta, concorrono a giustificare - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 17674/2002 e n.5953/99) - la efficacia soggettiva "erga omnes" dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.

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