Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza
6 febbraio - 23 maggio 2013, n. 12722
Presidente Vidiri – Relatore Berrino
Si è affermato (Cass. sez. lav. n. 6044 del 18/4/2012) che
"i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori
dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti,
con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione
sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e
potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato.
(Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l'accordo
aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all'organizzazione
stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e
aveva anzi invocato l'accordo medesimo a fondamento delle sue istanze)".
(Conforme a Cass. sez. lav. n. 10353 del 28/5/2004)
Invero, la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e,
talora, la inscindiblità della disciplina, che ne risulta, concorrono a
giustificare - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le
sentenze n. 17674/2002 e n.5953/99) - la efficacia soggettiva "erga
omnes" dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i
lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali
stipulanti.
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