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sabato 4 maggio 2013

Omissione o evasione contributiva? Il punto della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. sezione Lavoro, sentenza 7 marzo - 2 maggio 2013, n. 10265

I passaggi salienti della sentenza:

- la pendenza del procedimento avente ad oggetto l'accertamento ispettivo (accertamento negativo dell'obbligo contributivo) preclude l'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs n.46/99, con conseguente invalidità della cartella di pagamento eventuale.

- La S.C. ha affermato dapprima che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia all'INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori all'INPS faccia presumere l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni (Cass. 10 maggio 2010 n. 11261). 

- Si è poi invece sostenuto, anche nel vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che la mera mancata presentazione dei moduli indicanti la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configuri la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato, quali i libri contabili e le denunce riepilogative annuali (Cass. 20 gennaio 2011 n. 1230).


- Successivamente la Corte ha affermato che l’omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi (cfr. Cass. 27 dicembre 2011 n. 28966). 

- L'orientamento è stato di recente ribadito da Cass. 25 giugno 2012 n. 10509, secondo cui l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma.

- Il Collegio condivide tale più recente orientamento, correttamente basato sulla circostanza che l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato, anche alla luce del più favorevole regime di cui all'art. 116 L n. 388/00.


- Nel caso all'attenzione dell Corte l'azienda non ha omesso denunce obbligatorie o reso denunce o dichiarazioni non conformi al vero, ma ha fondato le dichiarazioni sulla scorta di un  contratto di riallineamento (che prevede minimi inferiori al dovuto)  successivamente dichiarato invalido. La Corte afferma che tale ipotesi (molto frequente) non configura evasione ma solo omissione contributiva, di cui all'art. 1, comma 217, lettera b), della L. n. 662/96.


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