Il nostro Ordinamento prevede una serie di interventi volti a sostenere il salario dei dipendenti di aziende in crisi o dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, sinteticamente descritti in tabella.
Crisi
aziendale
|
Effetti
sul rapporto di lavoro
|
Trattamento
per i lavoratori
|
Funzione
|
Temporanea,
con previsione di ripresa produttiva
|
Sospensione
totale o parziale
|
- integrare
la retribuzione persa dai lavoratori
- ridurre temporaneamente i costi del personale, non licenziare i lavoratori e impiegarli nuovamente una volta cessata la crisi |
|
Di lunga
durata e dall'esito incerto, con previsione di ripresa produttiva
|
Sospensione
totale o parziale o riduzione d'orario
|
||
Riduzione
d'orario
|
Contratti
di solidarietà difensivi (CDS) (2) (3)
|
- integrare
la retribuzione persa dai lavoratori
- ridurre temporaneamente i costi del personale, non licenziare i lavoratori e impiegarli nuovamente una volta cessata la crisi |
|
Esuberi
di personale
|
Effetti
sul rapporto di lavoro
|
Trattamento
per i lavoratori
|
Funzione
|
Di
carattere strutturale ed irreversibile (senza che si trovi perciò rimedio
negli strumenti sopraindicati)
|
Licenziamento
collettivo
|
Indennità
di mobilità
|
Sostenere
il reddito del lavoratore dopo la cessazione del rapporto
|
Licenziamento
individuale o plurimo
|
ASPI o
MiniASPI
|
||
Pensionamento
anticipato
|
Pensione
|
-
|
1) Negli anni 2013-2016 possono essere concessi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. La concessione è disposta dal ministro del Lavoro (di concerto con quello delle Finanze) sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi (art. 2, c. 64, L. 92/2012).
2) I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il ministero del Lavoro, secondo modalità indicate con decreto direttoriale (art. 2, c. 70 bis L. 92/2012; art. 46 bis, c. 1 lett. i), DL 83/2012 conv. in L. 134/2012).
Nessun commento:
Posta un commento