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sabato 18 maggio 2013

LA REVOCA DELLE DIMISSIONI CON LA LEGGE FORNERO


Il comma 21 della Riforma Fornero, attribuisce ai lavoratori dimissionari una sorta di ius poenitendi codificando in maniera specifica il diritto di recesso.
Prima della novella, un’eventuale revoca delle dimissioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1328 c.c., doveva giungere nella sfera di conoscenza del datore di lavoro prima del recesso. Nell’ipotesi in cui, infatti, giungeva in un momento successivo era inidonea a ripristinare il rapporto non essendo sufficiente ad eliminare l’effetto estintivo che si era già prodotto; e tanto anche se la revoca veniva manifestata in costanza di preavviso (Trib. Reggio Calabria, Sez. lavoro, 20/04/2010 e Cass. civ., Sez. lavoro, 29/04/2011, n. 9575 - in banca dati “Platinum”, Utet, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano). 
Nulla toglieva, però, che le parti una volta risolto il rapporto potessero eliminare l’effetto risolutivo prodotto dalle dimissioni attraverso un accordo pattizio ad hoc ovvero, ricostituire un nuovo contratto di lavoro.
Oggi, invece, la lavoratrice o il lavoratore dimissionario, nei sette giorni che il comma 19 gli concede per la convalida di cui al comma 17 ovvero per la sottoscrizione di cui al comma 18, iato temporale, questo, che può sovrapporsi con il periodo di preavviso, ha facoltà di revocare le dimissioni [o la risoluzione consensuale].
<>. Un’interpretazione letterale della norma, induce a ritenere che la forma scritta sia facoltativa: “può”, e non, “deve” essere comunicata per iscritto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunque, con la richiamata circolare N° 18 del 2012 ritiene la forma scritta necessaria “al fine di evitare dubbi sulla effettiva volontà e quindi possibili contenziosi”.
L’esercizio del diritto di recesso, poi, fa rivivere il contratto di lavoro risolto per dimissioni [o per mutuo consenso] dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorrente tra il recesso e la revoca, ove il prestatore non abbia dato la propria prestazione non avrà diritto ad alcuna retribuzione mentre sarà obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito per effetto delle dimissioni [o del recesso per mutuo consenso].

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