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giovedì 27 settembre 2012

Riforma Fornero: l'applicabilità al pubblico impiego



(Nota Dipartimento funzione pubblica 25/09/2012, n. 38226)

Evidenzio una nota che, a parer mio, ha una portata notevole sul futuro assetto dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (quindi tutto sommato "parte in causa") ritiene che la Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) non si applichi alla Pubblica amministrazione, che può continuare a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.
La Provincia di Bari ha chiesto un parere alla Funzione Pubblica in merito all’applicazione alle pubbliche amministrazioni della Riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012) dovendo assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alcuni alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di II grado mediante la stipula di contratti a prestazione professionale con partita I.V.A
L’art. 1, comma 26, Legge n. 92/2012 ha introdotto l’art. 69 bis al D.Lgs. n. 276/2003 e lo stesso art. 1, ai commi 7 e 8, contiene alcune previsioni per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e stabilisce che:
- Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.- Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Posto quanto sopra, la Funzione Pubblica evidenzia che la normativa in questione non riguarda "rapporti di lavoro dei dipendenti", ma prestazioni professionali e collaborazioni a progetto, che rientrano nell'ambito del lavoro autonomo.
Inoltre, il D.Lgs. n. 276/2003, (c.d. Legge Biagi) non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale (art. 1, comma 2), mentre l’art. 86, comma 8, fa rinvio ad iniziative del Ministro della funzione pubblica per un’eventuale armonizzazione.
Pertanto, considerato che le disposizioni sulle collaborazioni contenute nel citato decreto non contengono una previsione di immediata applicabilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la relativa normativa riguarda solo i rapporti di lavoro tra privati mentre per le PP.AA. continua ad applicarsi il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 6, in virtù del quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.
Infine, conclude la nota della Funzione Pubblica, per le collaborazioni con le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi il regime ordinario dell'onere della prova nel rito del lavoro.
Pertanto si ritiene che l'attesa armonizzazione della nuova disciplina, o meglio della complessiva disciplina in tema di lavoro subordinato privato, non potrà incidere sull'importante aspetto delle forme di precariato nel pubblico impiego.


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