(Nota Dipartimento funzione pubblica 25/09/2012, n. 38226)
Evidenzio una nota che, a parer mio, ha una portata notevole sul futuro assetto dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (quindi tutto sommato "parte in causa") ritiene che
la Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) non si applichi alla
Pubblica amministrazione, che può continuare a conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.
La Provincia di Bari ha chiesto un
parere alla Funzione Pubblica in merito all’applicazione alle pubbliche
amministrazioni della Riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012) dovendo
assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alcuni alunni
disabili che frequentano le scuole secondarie di II grado mediante la stipula
di contratti a prestazione professionale con partita I.V.A
L’art. 1, comma 26, Legge n. 92/2012
ha introdotto l’art. 69 bis al D.Lgs. n. 276/2003 e lo stesso art. 1, ai commi
7 e 8, contiene alcune previsioni per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e stabilisce che:
- Le disposizioni della presente
legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle PP.AA.
di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001, in coerenza con quanto disposto
dall'art. 2, c. 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le
previsioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.- Al fine
dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e
definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i
tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
Posto quanto sopra, la Funzione
Pubblica evidenzia che la normativa in questione non riguarda "rapporti
di lavoro dei dipendenti", ma prestazioni professionali e
collaborazioni a progetto, che rientrano nell'ambito del lavoro autonomo.
Inoltre, il D.Lgs. n. 276/2003,
(c.d. Legge Biagi) non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale (art. 1, comma 2), mentre l’art. 86, comma 8, fa rinvio
ad iniziative del Ministro della funzione pubblica per un’eventuale
armonizzazione.
Pertanto, considerato che le
disposizioni sulle collaborazioni contenute nel citato decreto non contengono
una previsione di immediata applicabilità nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, la relativa normativa riguarda solo i rapporti di lavoro tra
privati mentre per le PP.AA. continua ad applicarsi il disposto dell'art. 7 del
D.Lgs. n. 165/2001, comma 6, in virtù del quale, per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di
legittimità.
Infine, conclude la nota della
Funzione Pubblica, per le collaborazioni con le pubbliche amministrazioni
continua ad applicarsi il regime ordinario dell'onere della prova nel rito del
lavoro.
Pertanto si ritiene che l'attesa armonizzazione della nuova disciplina, o meglio della complessiva disciplina in tema di lavoro subordinato privato, non potrà incidere sull'importante aspetto delle forme di precariato nel pubblico impiego.
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