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lunedì 10 settembre 2012

LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE


Ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006, n.198 (in Suppl. ordinario n. 133 alla Gazz. Uff., 31 maggio, n. 125). - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna – costituiscono disciriminazioni:
a)       qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento che produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro in situazione analoga (c.d. discriminazione diretta: art. 25 D.Lgs. 198/2006);
b)       una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso (c.d. discriminazione indiretta) (art. 25 D.Lgs. 198/2006; art. 2 n. 2 Dir. CE 76/207/CEE);
c)       ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, maternità o paternità (anche adottive: art. 25, c. 2 bis, D.Lgs. 198/2006);
d)       le molestie (art. 26 D.Lgs. 198/2006), che consistono in quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, o a connotazione sessuale (c.d. molestia sessuale), aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (c.d. molestia ambientale).
All'interno del concetto di discriminazione diretta rientrano le forme di discriminazione c.d. occulta o dissimulata che colpiscono tutti gli appartenenti ad un sesso, escludendoli globalmente da alcuni benefici o opportunità.
 La legge prende in esame, inoltre, la discriminazione collettiva, cioè un comportamento o un atto che lede l'interesse di più lavoratori, anche se non individuabili in modo immediato e diretto. Tale discriminazione può riguardare un comportamento suscettibile di avere effetti discriminatori su una serie di lavoratori già individuati o individuabili in un momento successivo.

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