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mercoledì 5 settembre 2012

Omessa la visita medica per l'accertamento dell'idoneità a specifiche mansioni: ne risponde (con l'arresto) in via principale il Responsabile della sicurezza


Con sentenza in data 22 settembre 2009 il tribunale di Ascoli Piceno condannava G.A. n. (omissis) , alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 e 18 bis d.lgs. n. 66 del 2003 per aver, quale responsabile della società datrice di lavoro (Gruppo executive società consortile Srl) omesso di far sottoporre i lavoratori D.G.A. e D.C.P. alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni.
La Corte di Cassazione, sez. III Penale, con sentenza 6 giugno – 30 agosto 2012, n. 33521, ha ribadito: “la corte (Cass., sez. 4, 27/05/2011 - 14/07/2011, n. 27738) ha affermato che, laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. in proposito, quanto all'obbligo del datore di lavoro, Cass., sez. 4, 12/04/2005 - 01/06/2005, n. 20595).
Il soggetto penalmente per eseguibile è quindi principalmente il Responsabile della sicurezza.

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