Con sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012, la
Cassazione ha affermato la illegittimità di un licenziamento comminato dal
datore di lavoro per il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di
lavoro da tempo pieno a part-time.
La Suprema Corte ha, infatti, specificato che non è
ammissibile, come motivazione del licenziamento, la scarsa flessibilità del
lavoratore nell'accettare nuovi orari di lavoro.
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