Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 luglio - 10 settembre
2012, n. 15104
"in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di
lavoro è tenuto a dimostrare anche la sussistenza del nesso causale che lega la
misura organizzativa con la soppressione delle mansioni svolte dal ricorrente e
non solo l'esistenza di una crisi aziendale.
Va infatti rimarcato che il licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da
un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità
di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo
lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un
incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni
sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore
di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità
del licenziamento individuale ad esigenze collegate ad effettive ragioni di
carattere produttivo-organizzativo (Cass. 26 settembre 2011 n. 19616; Cass. 17
marzo 2001 n. 3874)"
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