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mercoledì 12 settembre 2012

Licenziamento per g.m.o. - non basta la "crisi aziendale"

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 luglio - 10 settembre 2012, n. 15104

"in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro è tenuto a dimostrare anche la sussistenza del nesso causale che lega la misura organizzativa con la soppressione delle mansioni svolte dal ricorrente e non solo l'esistenza di una crisi aziendale.
Va infatti rimarcato che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad esigenze collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo (Cass. 26 settembre 2011 n. 19616; Cass. 17 marzo 2001 n. 3874)"

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