(Cassazione Sezione Lavoro n. 21147 del 28 novembre 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Manna).
L'art. 5 d.l. n. 726/84, convertito in legge n. 863/84, deve
essere interpretato nel senso che il requisito della
pattuizione per iscritto dell'orario di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale
è soddisfatto allorché, anche mediante rinvio alle tipologie
contrattuali previste in sede collettiva, risulti precisata la
riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale
riduzione per ciascun giorno - ove si tratti di part time orizzontale
- ovvero con riferimento alle giornate di lavoro comprese in una settimana, in
un mese o in un anno (part time verticale). Ne consegue che in
quest'ultima evenienza è perfettamente valido un contratto di lavoro a
tempo parziale che non specifichi l'orario di inizio e di cessazione della
prestazione lavorativa nei giorni in cui essa deve essere eseguita.
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