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venerdì 11 gennaio 2013

LEGGE STABILITA’ 2013 E CONTRIBUTO UNIFICATO

La legge di Stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) prevede ulteriori aggravamenti in tema di contributo unificato. 

1) Sanzione per il rigetto delle impugnazioni. 

E’ stato inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese Giustizia) in base al quale: «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis». La norma sarà applicabile ai procedimenti (d’impugnazione) introdotti a partire dal 31 gennaio 2013 (comma 18). 
Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione processuale. 
L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento conclusivo. 
La disposizione fa il paio con altre due recenti novità in materia di impugnazioni e che mirano anch’esse alla selezione delle impugnazioni: da un lato, la riforma del giudizio di appello con l’introduzione del c.d. filtro (134/2012) e, dall’altro lato, i nuovi parametri che prevedono una riduzione del compenso dell’avvocato nel caso di impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 10, D.M. 140/2012). 
Nel caso di controversie di lavoro esenti dal pagamento per mancato superamento dei limiti reddituali, la sanzione è inapplicabile.


2) Controversie sul contributo unificato. Difesa del Ministero anche senza ricorso all’Avvocatura dello Stato. 

Il comma 30 prevede che le disposizioni che consentono al Ministero dell’Economia di stare in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso (comma 2) ovvero, agli enti locali, di stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l’ufficio (comma 3) si applicano «anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali». 


3) I processi amministrativi. 

Viene previsto un incremento da 1.500 a 1.800 euro per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato (in base al libro IV, titolo V del codice processo amministrativo e in forza di altre disposizioni che richiamino quel modello processuale). Il legislatore procede, poi, ad una rimodulazione del contributo unificato dovuto per i ricorsi relativi agli appalti e ai provvedimenti emessi dalle Autorità amministrative indipendenti (con l’esclusione, però, di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti). Ed infatti, se in precedenza il contributo dovuto era sempre pari a 4.000 euro ratione materiae, ora, invece, occorre guardare al valore: 

Valore della controversia                                                 Contributo dovuto 
Fino a 200.000 Euro compreso                                             2.000 Euro 
Compreso tra 200.000 e 1.000.000 Euro                        4.000 Euro 
Oltre 1.000.000 Euro                                                                 6.000 Euro

 Peraltro, per determinare il valore delle liti viene introdotto un comma 3-ter all’articolo 14 d.P.R. 115/2002 in base al quale «nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste». 

Sale, infine, a 650 euro il contributo unificato dovuto per tutti gli altri casi non previsti e per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica (fino a non molto tempo fa esente!). 


4) Sanzione per omessa indicazione della PEC e del codice fiscale. 

Come noto la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del codice fiscale espone alla sanzione dell’aumento della metà del contributo unificato dovuto per quella controversia (commi 3 bis e 6 bis dell’art. 13, d.P.R. 115/2002). 
Tale importo è ancora aumentato della metà per i giudizi di impugnazione, ma solo con riferimento ai ricorsi in materia amministrativa dal momento che il comma 27 della legge di Stabilità lo prevede espressamente soltanto per il contributo previsto dal comma 6 bis dell’art. 13, d.P.R. 115/2002.

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