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venerdì 11 gennaio 2013

Disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali Cassa Forense


L’art. 66 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, prevede che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
L’art. 3 della legge n. 335/1995, ai commi 9 e 10 disciplina la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il comma 9 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate nei termini di:
- 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – compreso il contribuito di solidarietà del 10%, a esclusivo carico dei datori di lavoro, dovuto per gli accantonamenti o versamenti effettuati a favore di forme pensionistiche complementari da parte dei datori di lavoro, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. Si consideri però che a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (lett. a);
- 5 anni per tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie (lett. b).
Il successivo comma 10 prevede che i termini di prescrizione sopra esposti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge n. 335. Fanno eccezione i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’art. 2, comma 19, del D.L. 463/1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime prescrizionale a seconda che la comunicazione da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda ipotesi, il decorso del termine è riconducibile al momento della data di trasmissione della dichiarazione alla Cassa.

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