Il Tribunale ritiene che anche successivamente all'entrata in vigore del Collegato lavoro e della riforma della L. n. 604/1966, le impugnative dei licenziamenti orali non siano soggette a termini decadenziali.
Precisa che l'eccezione di decadenza dall'impugnativa genericamente formulata, non è estensibile automaticamente all’impugnativa dei contratti a termine, perché trattasi di eccezione in senso proprio che non può rilevarsi d’ufficio.
Affronta, in maniera argomentata, il tema dell'applicabilità all'impugnativa dei contratti a termine del c.d. milleproroghe anche con riguardo ai contratti già giunti a scadenza al momento dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010.
Occorre ricordare, in aggiunta, che il comma 37 dell'art. 1 l. n. 92 del 2012, dispone
che il comma 2 dell'art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604, sia sostituito dal
seguente: «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione
dei motivi che lo hanno determinato».
Aggiungiamo che a decorrere dall'entrata in vigore della L. 92/2012, per una voluta evidente ragione
di certezza e celerità nella definizione dei rapporti negoziali, la motivazione
formale del licenziamento deve essere sempre contestuale all'atto.
La norma impone il
superamento dell'onere di giustificazione sostanziale del licenziamento, di
natura eventuale, condizionato all'altrui contestazione o richiesta, e
l'affermazione di un obbligo di motivazione formale, contestuale all'atto
stesso.
Dunque il dies a quo della decadenza dovrà ritenersi
ora coincidente con la contestuale esternazione della volontà risolutoria
accompagnata dalla enunciazione dei motivi.
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