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sabato 24 marzo 2012

Riforma del lavoro Fornero. Parte prima: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012

Dopo il lungo periodo di trattative con le parti sociali, il CDM ha approvato il testo della proposta che verrà poi trasfuso in un disegno di legge di iniziativa governativa.
Siamo quindi agli inizi di un percorso che si prevede lungo e tormentato, ma è chiaro che alcune linee guida sono già evidenti.
Allego in calce il testo approvato dal CDM e mi soffermo ora sui punti che più mi hanno colpito dalla lettura del testo (tralasciando la parte degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive).

In primo luogo è singolare, interessante, nuova e positiva la forma dell'atto. Non viene subito proposto un testo di disegno di legge, ma viene stilato un documento discorsivo e programmatico che permette di individuare subito i punti di riforma senza essere costretti a verificare i rinvii e rimandi alle norme di legge, come invece accadrà necessariamente con il testo del DDL. Tale strumento permette, quindi, anche di avere un riferimento in caso di dubbi interpretativi.

Il primo settore di intervento riguarda le tipologie contrattuali.
Si dichiara una sfiducia verso i contratti a termine, cogliendo nel segno, in quanto è noto a tutti che si tratta dello strumento più adoperato per eludere il ricorso al contratto a tempo indeterminato.
Tuttavia non è ancora chiaro cosa intenda dire il Ministro laddove afferma che il contratto non dovrà essere più giustificato con la specificazione della causale!
Porta poi i limiti della nuova impugnativa prevista dal collegato lavoro da 60 gg. a 120 gg. lasciando inalterato il limite per la proposizione del ricorso. In questo modo però aumenta le possibilità di contenzioso e non le diminuisce come afferma di voler fare.
Dichiara di non voler incidere sul già travagliato regime applicabile ai contratti dichiarati illegittimi (parzialmente nulli). Invece avrebbe dovuto cogliere l'occasione per avallare formalmente la posizione espressa dalla Consulta e chiarire altri punti, come ad esempio la data di cui iniziano a decorre le retribuzioni, se dalla proposizione del ricorso, o se dalla sentenza).

In ordine al part time si introduce un obbligo di comunicazione che non è chiaro, dato che oggi la trasformazione va addirittura autorizzata e l'instaurazione ex novo comunicata con Unilav.
Viene prevista la possibilità di ripensamento per il lavoratore.

 Sui cocopro si interviene mirando ad una definizione più precisa del "progetto" e, soprattutto, prevedendo un recepimento formale della conversione nel caso di illegittimità del contratto.

In ordine ai contratti con le partite iva la proposta è radicale. Facendo propria una proposta contenuta anche nel progetto Ichino, si tende a valutare l'incidenza del rapporto nel complessivo reddito del lavoratore, giungendo a prevedere una presunzione di rapporto di collaborazione ed una conseguente riconducibilità al lavoro subordinato.

In ordine alle associazioni in partecipazione viene prevista la loro totale abolizione, fatta eccezione per residuali rapporti lavorativi tra familiari. Scelta giusta tenuto conto dell'abuso sistematico che se ne è fatto.

Tutela in caso di licenziamento.
In primo luogo si lascia inalterato il regime previsto per le aziende con meno di 15 dipendenti (L. 604/1966, tutela obbligatoria).
Per tutte, invece, obbligo di prevedere da subito, nella lettere di licenziamento - le motivazioni (non come nel regime attuale che prevede l'onere per il lavoratore di formulare la richiesta);
Le novità, per le imprese con più di 15 dipendenti, sono:
- licenziamenti disciplinari illegittimi - reintegra + risarcimento con limite massimo di 12 mensilità ma solo nel caso di mancata prova dell'addebito e di previsione di diversa sanzione da parte del CCNL. Il lavoratore può optare per l'indennità sostitutiva (15 mensilità). Viene prevista la reintegra anche nel caso di licenziamento per malattia intervenuto prima del superamento del comporto (ovviamente sempre che l'azienda occupi più di 15 dipendenti). In tutti gli altri casi vi è solo il risarcimento da 15 a 27 mensilità (che non è certo poco!);
- licenziamenti viziati nella forma (licenziamento orale) o nel mancato rispetto del procedimento disciplinare- (es: mancato rispetto dei termini tra contestazione e provvedimento o mancata affissione del codice disciplinare). Oggi sappiamo che un licenziamento in forma orale è tamquam non esset. La proposta prevede invece che vi sia un risarcimento da 7 a 14 mensilità, ma se poi anche nella sostanza il licenziamento si rivela ingiustificato, si passa al regime come riformato.
- licenziamenti per motivi oggettivi. E' prevista una tutela risarcitoria da 15 a 27 mensilità. Viene previsto un tentativo di conciliazione DPL, ma non è chiaro se obbligatorio o facoltativo.
- rito sommario per i licenziamenti. Non si comprende bene cosa sia. Dovrebbe trattarsi di un procedimento di tipo cautelare ma a cognizione piena. Infatti la trasposizione del nuovo rito a cognizione sommaria del procedimento civilistico ordinario non ha gran senso nel rito del lavoro.

Il prossimo passo sarà l'elaborazione del testo del DDL.

Il testo integrale della proosta del CDM a questo link.



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