La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni è nulla per contrarietà a norme imperative e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
La sentenza integrale a questo link.
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