Con sentenza n. 3060 del 29 febbraio 2012 la
Cassazione ha affermato che una interruzione del rapporto è dovuta ad una
assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - il
lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice
disciplinare. La Suprema Corte ha evidenziato come il requisito della presenza
rientra "tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore […] e la
sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di
essere portata a conoscenza del lavoratore". Inoltre, l'ipotesi
evidenziata non rientra tra quelle "ipotesi ... di esercizio, da parte del
datore [di lavoro], del potere di licenziamento".
Salve,
RispondiEliminaio vorrei avere una informazione, io lavoravo in un hotel come apprendista alla recepition, (anche se in realtà facevo tutt'altro e non cero persei ore giornaliere), mi sono assentato dal posto di lavoro per 4 giorni dopo approvazione verbale della direzione, e al mio arrivo mi sonoritrovato una lettera di licenziamento per assenza ingiuficata e irreperibilità telefonica, quando io non sono mai stato contattato, e il fatto più grande che nella lettera come data di inizio del licenziamento c'è propio il giorno in cui sono partito.
Come posso fare? Quali sono i miei diritti?
Vi ringrazio in anticipo, cordiali saluti.
Chiedilo alla Fornero!!
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