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domenica 1 gennaio 2012

TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CONTRATTO DI AGENZIA


La recentissima sentenza che riporto in massima di seguito ribadisce l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ai rapporti di agenzia. Si tratta di un principio applicabile ad una casistica molto frequente che vede coinvolte figure professionali come gli agenti di commercio, gli agenti immobiliari e assicurativi, oltre che i promotori finanziari.

Autorità:  Cassazione civile  sez. lav.
Data:  06 dicembre 2011
Numero:  n. 26151
Parti:  P.A.  C.  Vandermoortele Italia S.p.A.
Fonti:  Diritto & Giustizia 2011, 14 dicembre (nota di: PAPALEO)
Per i contratti a prestazioni continuata o periodica, categoria negoziale alla quale va ricondotto anche il contratto di agenzia, l'istituto della cessione del contratto si combina con la disciplina del contratto di trasferimento di azienda, riconoscendo un'efficacia traslativa delle vicendevoli posizioni contrattuali con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire e non più a quelle già eseguite. Diversamente, infatti, allorché si abbia un contratto di cessione di azienda, laddove in assenza di patti in deroga l'imprenditore cessionario subentra in tutti i rapporti obbligatori contratti e/o già in essere, riferibili alla sfera giuridica dell'imprenditore cedente, il cessionario dovrà rispondere anche in merito ai rapporti giuridici pregressi e quindi, ne avrà la relativa legittimazione sostanziale passiva.

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