Cass. N. 3237/2011; Cass.
13217/2008; Cass. N. 13910/1999 affermano che il
verbale conciliativo in sede sindacale non sottoscritto contestualmente dal lavoratore e dal sindacalista non
assume neppure valenza di rinuncia non impugnata. L’atto nullo è
improduttivo di qualsivoglia effetto, primo tra tutti quello abdicativo dei
diritti rinunciato e, pertanto, non può essere “convertito”.
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